Decadenza SCIA acconciatore per mancato inizio attività

salve a tutti, il nostro regolamento comunale prevede la decadenza dell’autorizzazione per attività di acconciatore nel caso la stessa non venga avviata entro sei mesi dal rilascio dell’autorizzazione medesima.
Essendo l’attività in oggetto ora soggetta a SCIA; a vostro avviso è corretto procedere alla dichiarazione di decadenza della SCIA (rimedio non espressamente previsto dalla L.241/90)? O è necessario applicare gli istituti previsti dalla L. 241/90 e nello specifico revoca o annullamento?
grazie

Mah… non so se il reg. è applicabile. Forse aveva senso quando c’erano le licenze contingentate. In quel caso è comprensibile l’interesse pubblico sotteso dalla disposizione. Hai una legge regionale di riferimento? la legge 174/2005 non prevede tali ipotesi, io reputerei tale previsione applicabile.

A parte questa osservazione, tecnicamente la cosa sta in piedi lo stesso. La SCIA, per quanto sia una dichiarazione di volontà di parte privata, è pur sempre sostitutiva (a ente dell’art. 19 della legge 241/90) di un’autorizzazione. In questo senso, il privato, dopo la SCIA gode di una posizione abilitativa che può essere revocata (in senso lato). Vedi, ad esempio, il vecchio d.lgs. n. 114/98 che per l’esercizio di vicinato sospeso per più di un anno prevede l’ordine di chiusura.

Anche le leggi regionali, spesso, parlano di disporre la chiusura. In questi termini, senza andare a cercare le ipoetesi tecniche di revoca o annullamento (che sono cose specifiche), puoi semplicemente disporre che hai sensi … l’esercizio è da considerarsi cessato d’ufficio. La posizione abilitativa di cui alla SCIA è venuta meno… S eil soggetto vuole, potrà presentare nuova SCIA prima di riprendere l’esercizio…

grazie mille per la cortese risposta. non mi risulta una legge regionale dell’emilia-romagna che disponga puntualmente in merito. procedo con ‘cessazione d’ufficio’