Vorrei sapere come comportarmi dinanzi ad un provvedimento di decadenza di licenza di somministrazione alimenti e bevande in ragione di accertamenti condotti dall arpa nei riguardi di un locale per i quale mesi prima ( oltre 60 gg a ritroso) era stata presentata una scia di subingresso
In poche parole l amministrazione sulla base di rilievi intervenuti dopo il decorso del termine di 60 gg dalla presentazione della scia commerciale di subingresso di licenza di somministrazione alimenti e bevande, sulla base di rilievi dell arpa che vengono citati e nn allegati alla richiesta da un termine di 10 gg per presentare un generico piano di risanamento acustico affermando che se nulla si risponde verrà comminata la decadenza
Il privato nn risponde nulla e l amministrazione senza alcun soccorso istruttorio dispone la decadenza della scia
Il problema è grave in quanto trattandosi di licenza relativa ad ambito territoriale per il quale è vietata la presentazione di nuove scia , la stessa nn si può ripresentare ed e’ quindi , a parere dell amministrazione persa definitivamente la licenza
Decadenza della SCIA per Somministrazione in Caso di Inquinamento Acustico Sopravvenuto
CONTENUTO
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per la somministrazione di alimenti e bevande, disciplinata dal DPR 160/2010, art. 19, può subire una decadenza automatica in caso di violazioni gravi e persistenti, come l’inquinamento acustico sopravvenuto. Il DPCM 14 novembre 1997 stabilisce i limiti fonometrici da rispettare, mentre la Legge 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10, definisce le norme generali per la tutela dall’inquinamento acustico.
In particolare, l’art. 19-bis del DPR 160/2010 prevede che la SCIA possa essere revocata se, a seguito di accertamenti effettuati dall’ARPA, si riscontra un superamento dei limiti acustici, come ad esempio un incremento superiore a 5 dB(A) durante il giorno. È importante notare che non esiste un termine specifico per le verifiche da parte del SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) in caso di accertamento di tali violazioni.
In alcune regioni, come la Toscana, le normative locali possono prevedere sanzioni penali per il mancato rispetto dei limiti acustici, come stabilito dal D.Lgs 42/2017. La procedura per la gestione di queste situazioni prevede l’invio di una diffida al titolare della SCIA, la sospensione dell’attività e, in caso di mancata sanatoria, la decadenza d’ufficio della SCIA stessa.
CONCLUSIONI
La SCIA per somministrazione alimenti e bevande è un’importante autorizzazione che può essere compromessa da fattori esterni come l’inquinamento acustico. È fondamentale che i titolari di SCIA siano consapevoli dei limiti acustici e delle conseguenze legali in caso di superamento, per evitare la decadenza della propria autorizzazione.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, è essenziale comprendere le normative relative alla SCIA e all’inquinamento acustico. La conoscenza di queste procedure e delle relative sanzioni permette di operare in modo più efficace e di garantire il rispetto delle normative, contribuendo così alla tutela della salute pubblica e dell’ambiente.
PAROLE CHIAVE
SCIA, somministrazione alimenti, inquinamento acustico, decadenza, DPR 160/2010, ARPA, limiti fonometrici, sanzioni penali.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- DPR 160/2010, art. 19 - Disciplina della SCIA per somministrazione di alimenti e bevande.
- DPCM 14/11/1997 - Limiti fonometrici per la tutela dall’inquinamento acustico.
- Legge 26/10/1995 n. 447, art. 10 - Norme generali per la tutela dall’inquinamento acustico.
- DPR 160/2010, art. 19-bis - Revoca della SCIA per superamento dei limiti acustici.
- D.Lgs 42/2017 - Normativa regionale e sanzioni penali in materia di inquinamento acustico.

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Dovrebbe esserci un limite anche agli strafalcioni sparati dall’intelligenza artificiale…
Come si fa a lasciare sul forum una risposta fornita dall’I.A. in cui, riferendosi al DPR 160/2010 (che a suo dire sarebbe “la norma che disciplina la SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande”) cita gli articoli 19 e 19-bis, quando il DPR in questione ha solo 18 articoli?
Verosimilmente si intendevano gli artt. 19 e 19-bis della legge 241/1990, ma lo svarione è mitico (e per quanto riguarda l’art. 19-bis il riferimento sarebbe comunque incomprensibile anche se applicata alla legge corretta).
Per venire al caso in questione. Le informazioni contenute nel post sono necessariamente limitate, laddove una risposta corretta e sensata avrebbe ovviamente bisogno di una conoscenza più approfondita della situazione.
In ogni caso: anche se l’inquinamento acustico accertato avesse richiesto eccezionali ed urgenti interventi a tutela della salute pubblica o dell’ambiente, l’amministrazione comunale avrebbe potuto intervenire (con ordinanza del sindaco) imponendo “il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività” (così prevede l’art. 9 della legge 447/1995). Il divieto di prosecuzione o la sospensione (totale o parziale) dell’attività è cosa ben diversa dalla decadenza del titolo abilitativo che la legittima.
Non sappiamo quale fosse la causa dell’inquinamento acustico accertato, né cosa eventualmente prevede la legge regionale vigente in merito alla decadenza dell’autorizzazione. Tutti elementi fondamentali per la comprensione del problema.
Comunque sia: a mio giudizio, quando sono in gioco questioni economiche ed imprenditoriali così importanti, purtroppo è fragile il tentativo di cercare un aiuto o una scorciatoia attraverso le risposte di un forum. Occorre rivolgersi ad un professionista di fiducia, che sappia valutare dal punto di vista tecnico e giuridico la specifica situazione di fatto e predisporre gli atti di ricorso conseguenti.