Decadenza titolo abilitativo e concessione per commercio su AAPP per mancata iscrizione al Registro Imprese

Buonasera,

Una ditta individuale esercente attività di commercio si aree pubbliche ha concesso in affitto tutti i rami d’azienda ad altra impresa e quindi, non esercitando più, ha sospeso la Partita Iva cancellandosi dal Registro delle Imprese, con causale LOCAZIONE D’AZIENDA.

Adesso tale ditta ha deciso di cedere il ramo d’azienda relativo al posteggio nel nostro mercato settimanale e pertanto deve presentare il subentro ai sensi dell’art. 90, comma 3 della legge RT 62/2018.

Visto che l’art. 127, comma 1 lett. c-bis), prevede la decadenza del titolo abilitativo e della concessione nel caso in cui il titolare non risulti iscritto nel Registro Imprese, quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche, salvo che l’inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all’esercizio dell’attività (che non sussistono in questo caso), se sarà presentata la comunicazione di reintestazione dell’autorizzazione/concessione dobbiamo comunicare l’avvio del procedimento di decadenza, concedendo un termine affinché si iscriva nuovamente in CCIAA e riattivi la Partita Iva?

Nel caso in cui, al momento della presentazione del subentro, avesse già ceduto il ramo d’azienda procediamo ugualmente?

Grazie

Virna Seravalle

Ok. In genere, quando l’affittante è un imprenditore individuale che affitta l’unica azienda, questo perde la qualifica di imprenditore e viene meno la qualifica di soggetto passivo ai fini dell’IVA.

Se ho compreso bene, il soggetto non più imprenditore individuale ma mero proprietario di azienda data in affitto, vuole vendere tale azienda.

Premessa uso di tutti i lettori. La regione Toscana, in modo anacronistico e poco comprensibile, ha inserito una disposizione che aggrava le procedure amministrative in presenza (in sintesi) di un avvicendamento di affittuari: il proprietario di azienda affitta a Tizio, interrompe con Tizio e riaffitta a Caio. Solo per il commercio AAPP, il proprietario è tenuto a reintestarsi le abilitazioni pur non dovendo esercitare di fatto.

La disposizione in questione (art. 90, comma 3 della LR 62/2018) si presta, però, a una precisazione. Riporto la disposizione
Fatta eccezione per le attività svolte su aree pubbliche, qualora, alla cessazione del contratto di affitto di azienda, il titolare del titolo abilitativo effettui contestualmente un nuovo trasferimento della gestione dell’attività, ad altro soggetto o al medesimo, non è tenuto a reintestarsi preliminarmente il titolo, ma la comunicazione di cui al comma 2 viene effettuata direttamente dal subentrante.

Se l’azienda fosse venduta all’affittuario stesso non ci sarebbe un nuovo trasferimento della gestione ma solo un diverso titolo di godimento della stessa gestione. Inoltre, nel momento in cui si perfeziona il contratto di compravendita (e quindi si determina la necessità della re-intestazione) il soggetto cedente, non essendo più proprietario, non si potrebbe re-intestare nulla, sarebbe una contraddizione in termini. La ratio della norma non può che riferirsi alla gestione intesa come nuovo rapporto di godimento di un conduttore non proprietario (avvicendamento di affitti).

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Quanto detto fin qui, però, alla fine è superfluo. L’art. 127 comma 1 lett. c-bis) esprime una condizione necessaria di esercizio da soddisfare sempre e comunque, non è legata a ipotesi di subingresso o di re-intestazione. Il tenore è lo stesso, ad esempio, di quello che riguarda la decadenza per perdita dei requisiti morali: qualora vengano meno i requisiti…si dichiara la decadenza. Può capitare sempre e comunque. In altre parole, La LR non lega il controllo dello status di attività a momenti particolari (come invece fa per il DURC – vedi art. 93) ma esprime, come detto, una condizione necessaria ai fine della validità della concessione che il comune può verificare quando vuole (il discorso sulla re-intestazione come cosa diversa dal subingresso potrebbe valere per il DURC).
In conclusione, tutto dipende dal comune e dalle modalità di fare i controlli su tale condizione necessaria di esercizio. In ogni caso, dal momento che la PA competente era al corrente della mancanza della condizione avrebbe dovuto procedere con la decadenza a prescindere.

Buongiorno,

l’ultima verifica di iscrizione al Registro Imprese del proprietario risale a quando abbiamo rinnovato le concessioni e allora risultava regolarmente iscritto. Siamo venuti a conoscenza della cancellazione dal registro imprese ieri in seguito ad un contatto telefonico del commercialista, che ci ha riferito l’intenzione di risolvere il contratto di affitto attualmente in corso e di cedere il ramo d’azienda ad una terza impresa.
Quindi il proprietario deve reintestarsi la concessione?
In caso affermativo, alla luce di quanto sappiamo, abbiamo l’obbligo di procedere con la decadenza?

Grazie

Virna Seravalle