Decadenza titolo abilitativo esercizio dell'attività alberghiera

Buongiorno,
si chiede gentile collaborazione nell’interpretazione degli artt. 34 e
35 del Codice del Turismo. Il comma 1 dell’art. 34, stabilisce che il
trasferimento della titolarità o della gestione delle strutture
ricettive di cui al present e capo, per atto tra vivi o mortis causa,
comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo
abilitativo all’esercizio dell’attività.
Dalla lettura combinata dei due articoli appena citati, sembrerebbe che
in caso di subingresso per affitto, con sospensione prolungata di oltre
un anno, la decadenza del titolo abilitativo sia applicabile al
subentrante con conseguente perdita del titolo abilitativo anche da
parte del cedente. E’ corretta come interpretazione? Oppure è solo il
titolo del subentrante che decade?
In attesa di una cortese risposta si porgono cordiali saluti

Sì, è una regola generale che si applica ai pubblici esercizi ma non solo. Con il subingresso la situazione giuridica propria di quell’azienda resta tale. Con il subingresso varia il soggetto che conduce/possiede quell’azienda, come fosse solo una sostituzione soggettiva.

Sul punto vedi il TAR Roma n. 3/2016 che riguarda proprio il caso di specie anche se riferito a un esercizio di somm.ne (il principio non cambia). Ne riporto un pezzetto:

[…] mentre tra le parti private (titolare e cessionario o subentrante) la circolazione del titolo è regolato dall’accordo e dalla legge civile, nei confronti della PA nessun trasferimento di titolarità o subentro può determinare una novazione della disciplina amministrativa della licenza, che resta regolata dal provvedimento amministrativo.

Pertanto, laddove una licenza di somministrazione alimenti e bevande venga trasferita dal precedente titolare ad un soggetto subentrante, la relativa voltura (che dipende dalla regolamentazione amministrativa del titolo) comporta la piena continuità della situazione giuridica trasferita nei confronti della PA.

In questo senso, il titolo è circolante nelle condizioni che risultano dalla regolamentazione amministrativa applicabile, e quindi sommando in capo ai diversi titolari il periodo massimo di sospensione dell’attività per dodici mesi: altrimenti opinando sarebbe davvero semplice eluderne le prescrizioni, semplicemente cedendo la licenza e così potendo contare su una sospensione praticamente indeterminata.

PS deduco che parli del codice del turismo della Toscana

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Grazie.
Si mi ero dimenticata di scrivere che parlavo della normativa Toscana - L.R. 86/2016.