Decadenza titolo per commercio su aapp in forma itinerante

Buongiorno,

il 31/10/2023 il titolare di attività di commercio su aapp ha donato la sua azienda ad altra impresa, che ha provveduto a comunicare il subentro nell’attività svolta su posteggio, ma ancora non ha presentato il subentro nel ramo d’azienda per il commercio in forma itinerante (all’epoca avevamo informato telefonicamente l’impresa della necessità della comunicazione di subingresso anche per l’attività itinerante).

La legge RT 62/2018 non prevede più un termine entro il quale debba essere effettuata la comunicazione di subentro, che comunque rimane condizione necessaria per poter esercitare l’attività.

Poiché il 29 aprile pv saranno trascorsi 180 giorni dalla data in cui la nuova impresa è entrata in possesso dell’azienda, possiamo avviare la procedura di decadenza del titolo per commercio itinerante in base all’art. 127, comma 1 lett. b), della norma regionale, in quanto l’impresa non può avere avviato l’attività senza avere comunicato il subentro?

Grazie

Virna Seravalle

La comunicazione di subingresso, per quanto mera comunicazione, assolve alla funzione abilitativa. E’ vero che il privato ha acquisito l’azienda del cedente ma dal lato amministrativo, ha l’obbligo legale di dichiarare il possesso dei requisiti necessari per l’esercizio dell’attività. La legge dispone:

Il subentrante deve dichiarare il trasferimento dell’attività, essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11 e, ove richiesti, di quelli di cui all’articolo 12 e impegnarsi al mantenimento dei livelli occupazionali e al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi di cui all’articolo 3, comma 1.

La comunicazione di cui al comma 2 è presentata al SUAP competente per territorio, prima dell’effettivo avvio dell’attività da parte del subentrante e comunque entro un anno dalla morte del titolare.

A parere mio quindi, è un onere ineludibile: se non avesse i requisiti morali/professionali non potrebbe esercitare. L’eventuale esercizio senza comunicazione sarebbe un esercizio abusivo da sanzionare come tale.

Detto questo, per l’ipotesi che presenti non è facile, però, trovare l’ipotesi legale di decadenza. Rammento che le ipotesi di decadenza sono quelle indicate esplicitamente dalla legge, non possiamo “allargarle” a ipotesi similari. Nel caso del commercio su AAPP in forma itinerante, non è prevista la decadenza per la sospensione dell’attività. L’art. 127, comma 1, lett. b) fa riferimento alla SCIA e al mancato avvio effettivo una volta presentata quella in sede di avvio attività. E’ vero che si può dedurre quello che hai dedotto ma il soggetto potrebbe obiettare. Ad esempio, l’art. 87 parla solo di sospensione dell’attività tramite posteggio e potrebbe citare proprio la modifica normativa: se prima era entro 60 gg ed è stato tolto il termine, è segno che la regione non ha voluto più prevedere termini (al limite ci si può agganciare al termine di un anno già previsto per la mortis causa)

In conclusione, io scriverei al soggetto, per PEC, chiedendo se è intenzione dare seguito anche al ramo d’azienda in questione e vedrei che cosa risponde

Oltre a non essere facile trovare un riscontro giuridico all’ipotesi di decadenza del titolo abilitativo relativo al commercio in forma itinerante, occorre ricordare che l’autorizzazione al commercio su posteggio in concessione abilita anche all’esercizio dell’attività in forma itinerante nell’ambito del territorio regionale.

Semmai sarà un problema di chi dovrà controllare il commercio itinerante eventualmente svolto da questa impresa al di fuori della regione, se lo eserciterà senza avere prima presentato comunicazione di subingresso…