Decandenza concessione e revoca autorizzazione commercio aa.pp. e crisi settore

Buongiorno,
vorrei porre un quesito. Regione Piemonte
Un’edicola su suolo pubblico risulta concessionaria dal 2021 di posteggio isolato e relativa autorizzazione di tipo A.
Il concessionario ha sospeso l’attività fin dal 8/08/2023 scorso e, trattandosi di posteggio isolato con apertura giornaliera, da tempo ha raggiunto il limite delle 17 assenze previste dal regolamento comunale per il mercato settimanale ovvero ha da qualche settimana raggiunto il limite di assenze di mesi 4 previsto dal dlgs 114/1998.
La normativa regionale prevede che “3. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall’art 29 c. 4 lett. b) del d.lgs.114/98 al fine di non incorrere nella decadenza dal posteggio e nella conseguente revoca dell’autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.

Vorrei sapere se ritenete plausibile che il concessionario dichiari che la sospensione dell’attività sia dovuta alla conclamata crisi del settore della carta stampata.
Personalmente, ritengo che non sia accettabile dato che rientra a pieno titolo nel rischio d’impresa e creerebbe un precedente tale da impossibilitare in futuro un qualsiasi procedimento decadenziale.
Ho provato a fare una ricerca giurisprudenziale, ma non sono stato fortunato.

Ringrazio

Concordo per il no. Le giustificazioni sottese dalla legge sono cause personali di impedimento lavorativo. Quello che dichiara il soggetto, come hai detto tu, afferisce al rischio di impresa. Il fatto che gli affari vadano male non è una giustificazione. Brutto dirlo così brutalmente di fronte a situazioni del genere ma la ratio delle diposizioni legali è proprio quella di rimettere a bando la concessione al fine di trovare un soggetto che può sfruttarla.

Si potrebbero ammettere cause esterne di forza maggiore oggettive e circoscritte non imputabili alla volontà del soggetto come, ad esempio, (sto inventando), il fornitore che non porta la stampa per rivenderla ma nel caso che citi non vedrei appigli.

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