Buongiorno,
vorrei porre un quesito. Regione Piemonte
Un’edicola su suolo pubblico risulta concessionaria dal 2021 di posteggio isolato e relativa autorizzazione di tipo A.
Il concessionario ha sospeso l’attività fin dal 8/08/2023 scorso e, trattandosi di posteggio isolato con apertura giornaliera, da tempo ha raggiunto il limite delle 17 assenze previste dal regolamento comunale per il mercato settimanale ovvero ha da qualche settimana raggiunto il limite di assenze di mesi 4 previsto dal dlgs 114/1998.
La normativa regionale prevede che “3. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall’art 29 c. 4 lett. b) del d.lgs.114/98 al fine di non incorrere nella decadenza dal posteggio e nella conseguente revoca dell’autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.”
Vorrei sapere se ritenete plausibile che il concessionario dichiari che la sospensione dell’attività sia dovuta alla conclamata crisi del settore della carta stampata.
Personalmente, ritengo che non sia accettabile dato che rientra a pieno titolo nel rischio d’impresa e creerebbe un precedente tale da impossibilitare in futuro un qualsiasi procedimento decadenziale.
Ho provato a fare una ricerca giurisprudenziale, ma non sono stato fortunato.
Ringrazio