Partiamo dall’art. 24 del d.lgs. n. 36/2021, rubricato: “Manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi”
1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o dalla Federazione italiana sport equestri o dalla Fitetrec-Ante o da un Ente di promozione sportiva, anche paralimpico riconosciuto per gli sport equestri, devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dall’Autorità politica delegata in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Dall’art. 24 citato nasce il Decreto 08/01/2025 - G.U. n. 57 del 10/03/2025 - in vigore dal giorno della pubblicazione.
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLO SPORT
DECRETO 8 gennaio 2025 - Requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico, nelle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati.
Il Decreto supera e disapplica l’Ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2011 riguardante gli stessi eventi. L’Ordinanza resta applicabile per le domande presentate prima del vigore del Decreto (vedi allegato 5 al Decreto).
In sintesi, il Decreto si applica alle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, incluse le prove, nelle quali vengono impiegati equidi a eccezione di mostre, sfilate e cortei.
Le mostre sono rappresentate da esposizioni statiche mentre le sfilate sono rappresentante da passaggi di equidi con persone o mezzi in successione lenta e ordinata.
Sono escluse dal campo applicativo anche le manifestazioni che si svolgono all’interno di impianti sportivi o dotati di autorizzazione ministeriale.
Il decreto detta la disciplina abilitativa in funzione della tutela della sicurezza degli equidi, dei fantini e del pubblico e, per farlo, si appoggia al’'art. 68 TULPS e agli artt. 141.141-bis e 142 del Regolamento del TULPS.
E’ prevista l’autorizzazione a prescindere dalle caratteristiche dimensionali (non si applica la SCIA), questo per la prima edizione. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione ex art. 68 TULPS, la PA competente si serve della CVLPS integrata da un medico veterinario dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente e dal tecnico del fondo. Il tecnico di fondo è definito come la persona fisica in possesso dei requisiti stabiliti dall’allegato 2, iscritto nell’elenco pubblicato dal Ministero della salute (sono previsti dei futuri percorsi formativi e una disposizione transitoria per “salvare” chi ha già svolto questo ruolo).
Lo svolgimento della manifestazione già autorizzata una volta nell’arco dell’ultimo quadriennio è sottoposta a “segnalazione asseverata” a efficacia differita di 60 gg. Tecnicamente non è una SCIA ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90 dato che questa sarebbe a efficacia immediata. Tuttavia, in caso di non conformità, viene mutuato il regime di intervento di cui all’art. 19, comma 3. Ai fini dell’applicazione della segnalazione, assumono rilevanza anche le autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore del Decreto di cui trattasi.
Il Decreto detta poi delle prescrizioni circa le caratteristiche dei cavalli, delle bardature, del tracciato e sulla sicurezza in generale (equidi e persone). Ad esempio, nelle gare di velocità (chi arriva primo, vince), non possono essere utilizzati cavalli di razza purosangue inglese. Addirittura, sono previsti dei requisiti morali per i fantini. L’azienda sanitaria è chiamata a vigilare e a relazionare al Ministero competente (vedi allegato 1 - scheda tecnica). Un articolo è dedicato alle sostanze dopanti. All’allegato 4 sono previste le dotazioni che deve avere il mezzo di soccorso e trasporto per gli equidi e del veterinario ippiatra.
Ecco il testo del Decreto:
DM_20250108_manifestazioni_equidi.pdf (509,0 KB)