La legge 34/2022 converte il DL 17/2022 recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali
E’ stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n.98 del 28 aprile, la legge 34/2022 del 27 aprile, di conversione del DL 17/2022, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (cd. Decreto Bollette ed Energia).
Conestualmente, è stato pubblicato anche il testo del DL 17/2022 coordinato con la legge di conversione.
Qui sotto i principali contenuti di interesse per i comuni.
Incremento del Fondo per l’adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici (art.25)
Viene incrementato di 150 milioni per l’anno 2022 il fondo per l’adeguamento dei prezzi, con inserimento di specifiche norme in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici in essere (Fondo ex art.1-septies comma 8 DL Sostegni Bis).
Nello specifico:
- in relazione ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il 30 settembre 2022, il MIMS procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’ISTAT in attuazione della metodologia definita dal medesimo Istituto ai sensi dell’art.29, comma 2, del DL 4/2022, delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2022, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi;
- per i materiali da costruzione di cui sopra si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall’art.133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell’articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell’anno 2022, ai sensi del medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a);
- la compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui sopra con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8 per cento se riferite esclusivamente all’anno 2022 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni;
- per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione in GU del decreto di cui al comma 2. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d’ufficio dalla stazione appaltante, entro 15 giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi;
- per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti all’anno 2022, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell’art.133, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, dell’articolo 216, comma 27-ter, del codice di cui al decreto legislativo 50/2016 e dell’articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021;
- ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia’ assunti, nonche’ le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente;
- per i soggetti tenuti all’applicazione del codice di cui al decreto legislativo 163/2006, ad esclusione dei soggetti di cui all’art.142, comma 4, ovvero all’applicazione del codice di cui al decreto legislativo 50/2016, ad esclusione dei soggetti di cui all’art.164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell’importo di 150 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le risorse del Fondo di cui al comma 1 e secondo le modalità previste dall’articolo 1-septies, comma 8, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 73/2021.
Contributi straordinari agli enti locali (art.27)
Il fondo di cui all’art.25, comma 1, del DL 41/2021 (Sostegni), convertito, con modificazioni, dalla legge 69/2021, relativo ai mancati incassi relativi al secondo trimestre del 2022, è incrementato di 50 milioni di euro per l’anno 2022. Si tratta di una copertura per le mancate entrate dell’imposta di soggiorno (le imprese turistiche ne saranno esentate nel periodo aprile-giugno 2022)
Inoltre viene riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario, la cui finalità è “garantire la continuità dei servizi erogati”, all’interno di un Fondo da 200 milioni.
Ai comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell’articolo 243-ter del TUEL, o che sono stati destinatari della anticipazione di cui all’art.243-quinquies del TUEL che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 14 febbraio 2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell’arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni, è destinato un contributo complessivo per l’anno 2022 di 22,6 milioni di euro.
Rigenerazione urbana (art.28)
Si autorizza uno scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e con il Ministero dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2021, inerente le misure di rigenerazone urbana di cui all’art.1, comma 42, della legge 160/2019, confluite dentro la Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” del PNRR.
Nello specifico, con decreto da emanare entro il 31 marzo 2022, la Finanza Locale assegnerà le risorse sulla base del cronoprogramma dichiarato nella domanda presentata ai sensi del decreto del Ministero dell’interno del 2 aprile 2021, nel limite complessivo di 40 milioni di euro per l’anno 2022, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 285 milioni di euro per l’anno 2025 e 280 milioni di euro per l’anno 2026.
Gli enti locali beneficiari del contributo di cui sopra sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui all’art.6 e seguenti del DPCM 21 gennaio 2021 e del decreto 30 dicembre 2021.
PS - Successivamente alla pubblicazione del DL 17/2022 ‘originario’, mentre era in corso di conversione, con un comunicato del 25 marzo, la Finanza Locale ha autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate inerenti le misure di rigenerazione urbana di cui all’art.1, comma 42 e seguenti, della legge 160/2019, confluite nella Missione 5-Componente 2-Investimento 2.1 del PNRR, di cui al DM 30 dicembre 2021, in ‘conseguenza’ del rifinanziamento operato dall’art.28 comma 1 del DL 17/2022 (cd. Decreto Energia). Per tutti i dettagli, leggere QUI!
Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione (art.35)
Per il completo raggiungimento dei traguardi e obiettivi relativi alla missione PNRR M1C1 (digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione) e per il completamento del fascicolo elettronico del dipendente è avviato, presso il Dipartimento della funzione pubblica, il censimento anagrafico permanente dei dipendenti pubblici, avvalendosi della base di dati del personale della PA, istituita presso il MEF ed ampliata in attuazione del Piano Triennale per l’informatica nella PA 2017-2019.
Con apposito decreto interministeriale, verranno disciplinate le modalità di funzionamento e di comunicazione dei dati da parte delle amministrazioni pubbliche ed enti.
Sospensione del pagamento dei mutui concessi agli enti locali dei territori colpiti dal sisma 2016 (art.41)
Relativamente ai mutui di cui all’art.44 comma 1 del DL 189/2016, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto e al quinto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicita’ di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.