Un classico esempio di come una norma con il fine di semplificare corre il rischio di complicare le cose. Il DL 19/2023 modifica il d.lgs. n. 222/2016 indicando che le attività artigianali indicate in apposito elenco (anch’esso si aggiunge al d.lgs. n. 222/2016) sono esenti da procedure abilitative.
In verità, tali attività erano già esenti da procedure abilitative perché nessuna norma le prevedeva. In sintesi, dal più ampio “principio di legalità” che permea l’attività amministrativa, si può far derivare il “principio di tipicità” secondo il quale è la legge che deve prevedere i singoli provvedimenti amministrativi e il “principio di nominatività”, per il quale è la legge a indicare esplicitamente quale provvedimento adottare per realizzare un dato fine pubblico. Rammentiamo che, come regola di base per le attività professionali / produttive, vige l’art. 41 Cost: libertà di iniziativa economica con riserva di legge per disciplinare in modo limitativo questa libertà.
Per fare degli esempi, un sarto, un falegname o un artigiano alimentare (gelataio) non sono mai stati sottoposti a procedure abilitative amministrative. Chiaramente, sono fate salve le eventuali procedure, diciamo tecniche, necessarie per l’avvio effettivo (acustica, emissioni, scarichi, prevenzione incendi, notifica sanitaria, ecc.). Tali procedure sono fatte esplicitamente salve anche dalla norma in questione e non poveva che essere così.
In conclusione, il fatto che il DL 19/24 lo indichi espressamente come misura di liberalizzazione può portare a pensare che tali attività, prima del DL, non fossero di libero esercizio. Rammento che molte attività artigiane sono disciplinate da normativa specifica che prevede un titolo abilitativo: attività di carrozzeria ha la sua norma e il suo titolo abilitativo, così come la panificazione, impresa di pulizie, impiantista, estetica, acconciature, ecc.).
Il lato positivo della norma c’è dato che la Lombardia, per fare un esempio, se pur con qualche dubbio interpretativo, ha sottoposto a generica SCIA ogni attività produttiva. Si tratta, in pratica, di una SCIA residuale per quelle attività che non hanno un regime giuridico che impone un titolo abilitativo. Lo stesso dicasi di qualche Amministrazione comunale ancorata a principi giuridici superati.
Qua le disposizioni citate e l’allegato:
DL_19-2024_PNRR_artigiani_allegato.pdf (2,1 MB)
Da notare l’attività di stireria. La prassi voleva l’attività fosse compresa fra quelle sottoposte SCIA ai sensi della legge n. 84/2006 (vedere la definizione dell’attività di tintolavanderia). In questo caso è stato chiarito che la sola stireria (non annessa alla lavanderia) è attività libera.
Vedi il video di Simone sulla norma nel suo complesso: