DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 (convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 2021, n. 16): è da ritenersi prorogato al 31 marzo 2021?

Il DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 (convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 2021, n. 16) dispone che:

"*1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all’articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorita’ amministrative indipendenti, ivi comprese la ((Commissione nazionale per le societa’ e la borsa)) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonche’ degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, nell’ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l’attivita’ lavorativa, e’ fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. *

    1. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi’ a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita’ lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.* ".

Sbaglierò, ma non mi sembra che tale Legge sia stata ricompresa nelle proroghe del più recente D.L. 24 dicembre (inerente la proroga dello stato di emergenza) né in quello del 30 dicembre. E’ da ritenersi comunque prorogato sino al termine dello stato di emergenza?