Sintetizzo gli aspetti più rilevanti limitatamente al settore pubblico e privato
Dal 15/10/2021, obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, il green pass ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro in cui il personale svolge l’attività lavorativa. Benché non sia indicato in modo esplicito, si può logicamente ritenere che il green pass non serva per lavorare in smart working, anche se la propria abitazione sia, in questo caso, un luogo di lavoro. Qua possono sicuramente aprirsi problematiche sul diritto allo smart w. in relazione alla effettiva fattibilità e alla imparzialità fra lavoratori. Vedremo.
I datori di lavoro del personale sono tenuti a verificare il rispetto della norma. Rammentiamo che gli obblighi sono due: possedere ed esibire.
I datori di lavoro definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi (qualifica di funzionario o agente accertatore - vedi legge 689/81). È chiaro che il datore di lavoro, se è un lavoratore, dovrà essere controllato. È atteso un DPCM con le linee guida nazionali ai fini della definizione delle modalità organizzative, per le Regioni e gli Enti locali occorre l’Intesa della Conferenza unificata (la norma detta la possibilità di adozione delle linee guida ma non l’obbligo).
Le verifiche sono effettuate con il sistema già in funzione di cui al DPCM 17/06/2021. In particolare, vedi l’art. 13 (app e QR). All’art. 13 citato si legge: [la lettura del codice] che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.
Il personale nel caso in cui comunichi di non essere in possesso del green pass o qualora ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione (comunque fino a quando perdura lo stato di emergenza). Non ci sono conseguenze disciplinari e vige il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.
Se c’è accesso del lavoratore ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi di cui sopra (possedere e/o esibire), questo è punito con la sanzione da 600 a 1500 euro (vedi art. 4 del DL n. 19/2020 per le ulteriori specificazioni) e, in questo caso, restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.
Alla stessa sanzione, ma con importo da 400 a 1000 €, è sottoposto il datore di lavoro che omette la verifica o che non prevede le formali modalità operative.
Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.
Gli obblighi si applicano altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro anche sulla base di contratti esterni. Non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica (quindi non devono fare neppure i tamponi).
Per le imprese con meno di quindici dipendenti (solo per le imprese e non per il settore pubblico), dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato ai fini della sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.
La norma fa espressamente salve le norme sul green pass per la scuola e per il settore sanitario. Per esempio, nel settore dell’istruzione, vige la sospensione del dipendente.