DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 - attività con certificazione verde e spettacoli - GREEN PASS

Mi soffermo su un paio di aspetti del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021 , n. 105
Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. - in vigore dal 23/07/2021


ATTIVITA’ SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE VERDE – ACCESSO E CONTROLLO – INTRODUZIONE DELL’ART. 9-BIS NEL DL N. 52/2021

Dal 6 agosto 2021, è consentito, per zone di qualunque colore, esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, l’accesso ai seguenti servizi e attività:

  • Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso (dove si può mangiare la tavolo in modo assistito o meno, a prescindere dalla tipologia commerciale o artigianale dell’esercizio);
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive (al chiuso o all’aperto);
  • Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre (al chiuso o all’aperto);
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • Sagre e fiere, convegni e congressi (al chiuso o all’aperto);
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento (al chiuso o all’aperto);
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (al chiuso o all’aperto);
  • Concorsi pubblici (al chiuso o all’aperto).

I titolari o i gestori delle dette attività sono tenuti a verificare che l’accesso avvenga nel rispetto di quanto indicato. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal DPCM 17/06/2021.

Sul punto si veda l’art. 13 di tale DPCM

Art. 13. Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC

1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile descritta nell’allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.

2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:

a) i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;

b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco di cui all’art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;

c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;

d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;

e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;

f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

3. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.

4. L’intestatario della certificazione verde COVID-19 all’atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei verificatori di cui al comma 2, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità.

5. L’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma.

6. Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche di cui al presente articolo è svolto dai soggetti di cui all’art. 4, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

L’allegato B citato, per quanto non pubblicato in GU (disponibile qua: https://www.governo.it/sites/governo.it/files/Green_Pass_all_B.pdf ) prevede, al punto 4, la APP “VERIFICA-C19” (scaricabile gratuitamente da tutti). Anche nell’allegato si dispone: l’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dalla APP.

In conclusione, i gestori delle attività, qualora l’avventore non mostri il documento, possono ritenere che la certificazione non sia verificata e impedire l’accesso. Il DL tratta poi il caso della verifica verso coloro che non possono essere in possesso ci cert. verde per motivi personali di salute (con certificazione medica) o di età.

Da notare che il DL n. 105/2021 nulla dice sulla necessità della certificazione verde per chi lavora presso le attività indicate. In sintesi, gli avventori sono obbligati al possesso della certificazione verde ma gestori e dipendenti non lo sono. Su questo punto attenderemo specificazioni ufficiali. “L’accesso” potrebbe essere inteso in ogni senso, anche per lavorare, ma si innesterebbero, sicuramente, problematiche giuslavoristiche. Nel comunicato stampa governativo si legge: Questa documentazione sarà richiesta poter SVOLGERE o ACCEDERE alle attività… Vedremo se l’indicazione sarà corroborata da qualcosa di più autorevole. Poi ci sarà il problema degli stranieri extra UE.

In relazione alle sanzioni, le modifiche apportate al sistema sanzionatorio - vedi art. 4, comma 1, lett. f) del DL n. 105/21 - si può riportare la buona sintesi del comunito stampa ufficiale:
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.
In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.


MODIFICHE AL DL N. 52/21 RELATIVAMENTE A SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO ED EVENTI SPORTIVI

Il testo dell’art. 5 del DL n. 52/21 si riferiva solo agli eventi in zona gialla. In teoria, quindi, fino al 23/07/2021, per gli spettacoli ed eventi sportivi in zona bianca, si applicavano solo le linee guida ma non i limiti quantitativi previsti dallo stesso DL n. 52/21. Dal 23/07/2021, giorno di entrata in vigore del DL n. 105/21, l’art. 5 del DL n. 52/2021, come modificato, si applica anche alle zone bianche. La stessa cosa per l’art. 5-bis relativo a musei e luoghi della cultura.

Da notare l’inciso del nuovo comma 1 dell’art. 5 del DL n. 52/2021:

Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Si rimanda alla lettura della norma:
norma_20210723_DL_105-21_covid-sicurezza-sociale-economica.pdf (269,8 KB)