DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021 , n. 105 su GREEN PASS e emergenza Covid-19

Decreto Legge del 22 luglio su GREEN PASS e emergenza Covid-19 (23/7/2021)

Scarica il materiale presentato nella diretta di commento

20210722-DL-bozza.pdf (326,0 KB)

20210722-Comunicato-Stampa.pdf (107,0 KB)

20210722-Slides.pdf (681,8 KB)

Decreto-Green-pass_Schede-ALI.pdf (79,2 KB)

TESTO UFFICIALE PUBBLICATO IN GAZZETTA
4_6042066542114376886.pdf (310,5 KB)

1 Mi Piace

Finalmente si colma il vuoto normativo sugli spettacoli ed eventi sportivi in zona bianca. L’attuale DL 52/2021 disciplina le zone gialle anche se, per prassi, anche in zona bianca si tende già ad applicare le stesse regole.

Allego la circolare del Ministero della Salute sulla verifica delle certificazioni e sulla APP “VERIFICA C19”.
circolare_20210628_MinSal_verifica-greepass.pdf (2,2 MB)

Vedi: Informazioni per gli operatori - Certificazione verde COVID-19

Riporto testualmente - vedi DPCM 17/06/2021, art. 13 e allegato B:

Come avviene la verifica

La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.

L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.

Chi sono gli operatori che possono verificare la Certificazione

I pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni.
Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

L’App VerificaC19 è gratuita.

io mi devo essere persa un passaggio. L’“idonea certificazione medica ai sensi della circolare del ministero della salute” che ti permette di non avere la carta verde quindi immagino di non vaccinarti… mi sono persa chi la emana come deve essere insomma ho proprio perso la circolare.

inoltre riaprendo le sagre mi sbraneranno per gap normativo… mancano le linee guida (la vedo dura assimilarle all’articolo 7 fiere)

Allego il testo della gazzetta ufficiale
norma_20210723_DL_105-21_covid-sicurezza-sociale-economica.pdf (269,8 KB)

Giuro che non riesco a trovare il punto di quale sia l’idonea certificazione medica… ci sono molti mmg no vax che stanno facendo le classiche due righe in carta bianca che i loro pazienti non sono vaccinabili per orticaria dopo puntura di calabrone…