DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 - Decreto Festività anti COVID-19 in vigore dal 25/12/2021

DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 - Decreto Festività anti COVID-19 in vigore dal 25/12/2021

norma_20211224_DL_221-21_misure-covid.pdf (835,8 KB)

VIDEOCOMMENTO SULLLA BOZZA DEL DECRETO

DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021 , n. 221 .

Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

GU n. 305 de 24/12/2021

SINTESI DELLE DISPOSIONI RIGUARDANTI LE ATTIVITA’ E LE CERTIFICAZIONI COVID (art. da 1 a 8)


PROROGA STATO DI EMERGENZA
In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.
Fino al 31 marzo 2022 continuano ad applicarsi le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021.


MASCHERINE ALL’APERTO
Dal 25/12/2021, fino al 31/01/22, anche in zona bianca, vige l’obbligo delle mascherine anche all’aperto. Il rimando è all’art. 1 del DPCM 02/03/21:
Non vi è obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi;
Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva
Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni o da appositi protocolli sanitari o linee guida, possono essere indossate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una protezione adeguata e tali da garantire, al contempo, comfort e respirabilità, forma e aderenza appropriate per assicurare la copertura sul volto delle vie respiratorie


MASCHERINE IN DETERMINATI AMBITI
Dal 25/12/2021, fino alla cessazione dello stato di emergenza, per gli spettacoli aperti al pubblico, sia al CHIUSO o all’APERTO, in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati nonché per gli eventi sportivi è fatto obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2.
In questi luoghi vige il divieto di consumare cibi e bevande al chiuso ad eccezione dei luoghi destinati a servizi di ristorazione.

L’obbligo delle FFP2 vige anche per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto previsto all’art. 9-quater del DL 52/01:
a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
e-bis) funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio;
e-ter) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale


CONSUMO CIBI E BEVANDE
Dal 25/12/2021, fino alla cessazione dello stato di emergenza, il CONSUMO (diverso dall’asporto) di cibi e bevande AL BANCO AL CHIUSO, nei servizi di ristorazione è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 “rafforzate”. Quindi, quelle a seguito di:

  • avvenuta vaccinazione al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
  • avvenuta guarigione con contestuale cessazione dell’isolamento
  • avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

Rammento che in accezione normativa Covid, la definizione di servizi di ristorazione non è limitata ai soli bar e ristoranti in senso stretto, sono comprende tutti gli esercizi, anche artigianali, in cui è possibile consumare cibi (es. pizzerie al taglio, kebab, pasticcerie, gelateria, ecc.).


FESTE
Dal 25/12/2021, fino al 31/01/22, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti.
Nel medesimo periodo sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.


ATTIVITA’ E CERTIFICAZIONI VERDI
Dal 10/01/2022, fino alla cessazione dello stato di emergenza l’accesso ai seguenti servizi attività è consentito esclusivamente con green pass rafforzato (vedi sopra) nonché ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica:

  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
  • centri termali, salvo che per gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni assistenziali, parchi tematici e di divertimento;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione:
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.
    (sono le attività di cui all’articolo 9 -bis , comma 1, lettere c) , d) , f) , g) , h) , del DL 52/21)

Viene modificato il DL 52/01 aggiungendo i “corsi di formazione privati se svolti in presenza” fra le attività sottoposte al green pass “normale”. Vedi art. 9-bis.

Viene esteso il periodo di applicazione della norma transitoria del green pass rafforzato di cui al DL 172/2021 (vedi tabella governativa della FAQ ufficiali). Prima: dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 – ADESSO: dal 6 dicembre 2021 al 31/03/2022.
Riporto la disposizione: in zona bianca, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi rafforzate (compresi i soggetti esenti) nel rispetto della disciplina della zona bianca. Sono compresi i servizi di ristorazione, a eccezione di quelli prestati all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 9-bis del predetto decreto-legge n. 52 del 2021.

veramente servirebbe qualcosa che chiarisse cosa è una festa.
multiamo 4 famiglie assieme? una attività di somministrazione “grossa” all’ aperto (tensiostruttura) a capodanno che fa solo il botto con lo spumante e musica di accompagnamento, anche se ha misure anti-contagio concordate con ASL e Comune è un peccato chiuderlo…

Ma solo nel mio Comune si organizzano le riunioni per spiegare al Sindaco che dove è autorizzato il cinema si può fare lo stesso basta che non si mangi e si stia con FFP2 e il nel ristorante o area somministrazione dove si mangia si può dare da mangiare lo stesso?

:smiley:
Nel mio no. Si vede che nel tuo sono particolarmente accorti

o particolarmente … non ci aggiungo un termine -.-

per chi aspettava a capire come la capiscono le forze dell’ordine e le Prefetture è uscita la circolare “Frattasi” sul decreto:

frattasi circolare_decreto_legge_n._221_del_2021_acc_0.pdf (180,8 KB)

disponibile al link: Servizio sospeso | Ministero dell'Interno

Mi pare che la circolare “Frattasi” non chiarisca praticamente nulla in ordine a quelli che sarebbero i dubbi più rilevanti per l’applicazione del D.L. 221, cioè i divieti previsti dall’art. 6.

In attesa che le FAQ governative vengano aggiornate e quindi qualche funzionario (se va bene…) o qualche semplice stagista venga a spiegarci quello che il D.L. non dice o dice in modo confuso, vorrei confrontarmi su quelle che allo stato sarebbero le mie interpretazioni.

Comma 1:

Fino al 31 gennaio sono vietate le seguenti attività SE SVOLTE IN SPAZI APERTI E SE IMPLICANO ASSEMBRAMENTI:

  • feste
  • eventi assimilati alle feste
  • concerti
    (il fatto che la norma si riferisca SOLO alle feste all’aperto – e non alle feste al chiuso - si desume dal titolo dell’articolo).

Comma 2:
Fino al 31 gennaio sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e “locali assimilati” (?).
Per quanto riguarda “sale da ballo” e “discoteche”, l’individuazione è semplice. Più difficile, invece, capire a cosa intendesse riferirsi il legislatore con il temine “locali assimilati”.
Poiché l’elemento comune tra sale da ballo e discoteche è l’attività di ballo, dovrebbe logicamente dedursi che per “locali assimilati” si intendano quei locali dove si possono svolgere attività di ballo IN MODO OCCASIONALE (e quindi senza la necessità di licenza ex art. 68 e agibilità ex art. 80 TULPS): ad esempio, nei ristoranti durante i veglioni di Capodanno.
Anche il tal caso, la norma sarebbe stata scritta in modo affrettato ed impreciso, perché mi pare ovvio che nel “locali assimilati” ad essere sospese non sarebbero TUTTE le attività, ma solo quelle di ballo (occasionale).

Sovente è divertente perchè dice quasi al contrario quel che si legge dalla legislazione in virtù di una sua circolare “rinviando, per le parti non oggetto di trattazione, alle specifiche FAQ pubblicate” i colleghi fanno le “multe faq”
la direttiva sul come svolgere le manifestazioni no green pass era esilarante…
Personalmente non direi a un ristorante fate pure intrattenimento con musica come al solito senza cambiare i tavoli, senza pubblicità, si paga la consumazione se sapessi che il collega deputato al controllo lo deve interpretare come “illegale”