Alcune pillole
Art. 4 – ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA
Dal 01/04 si applica l’isolamento nella propria dimora per le persone positive fino alla guarigione.
Per i contatti stretti vige l’autosorveglianza consistente nell’infossare le FFP2 e obbligo di tampone secondo tempi e modi indicati nell’articolo e secondo circolare del Min Salute
Art. 5 – MASCHERINE
Resta fermo il regime giuridico per la scuola di cui all’art. 3 del DL 52/21
Fino al 30/04 restano le FFP2 per i mezzi di trasporto, per gli spettacoli al chiuso o all’aperto, per gli eventi sportivi. Per le sale da ballo è possibile toglierla al momento del ballo. I soggetti che fanno attività sportiva sono esentati.
Sempre fino al 30/04, obbligo di mascherina generica per gli altri luoghi al chiuso
Art. 6 - GRADUALE ELIMINAIZONE DEL GREEN PASS BASE
Dal 01/04 è necessario il green pass base per: mense e catering / bar e ristoranti al chiuso (bancone o tavolo) / concorsi pubblici / corsi di formazione / spettacoli ed eventi sportivi all’aperto. Non si applica alla ristorazione per gli ospiti delle strutture ricettive.
Viene prorogato il regime giuridico per la scuola
Fino al 30/04 occorre il green pass base per taluni mezzi di trasporto (non per i bus urbani e treni locali)
Prorogate al 30/04/22 le norme sul green pass relative ai luoghi di lavoro
Art. 7 - GRADUALE ELIMINAIZONE DEL GREEN PASS RAFFORZATO
Dal 01/04 è necessario il green pass rafforzato per: piscine / palestre / sport di squadra e di contatto / centri benessere (anche nelle strutture ricettive) /convegni / centri culturali – ricreativi con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi / feste / sale giochi / discoteche e sale da ballo / spettacoli al chiuso / eventi sportivi al chiuso
Art. 9 – GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITA’ IN AMBITO SCOLASTICO
Dal 01/04, con 4 o più positivi, obbligo delle FFP2 per insegnanti e bambini sopra i 6 anni per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. Al quinto giorno successivo all’ultimo contatto il test anche autosomministrato con autocertificazione dell’esito. Quindi, niente più DAD
SULLE LINEE GUIDA PER LE ATTIVITÀ ECONOMICHE
Questo sono previste dal DL 33/2020. Vedi art. 1, comma 14:
- Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.
Per completezza cito anche l’art. 10-bis_del DL 52/2021:
- I protocolli e le linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome.
All’art. 3 del DL 33/2020 si dispone:
- Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 marzo 2022, fatti salvi i diversi termini previsti dall’articolo 1
QUINDI, DOPO IL 31/03/22 TUTTO CADE. RESTA LA POSSIBILITÀ DI RI-ADOZIONE CON ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE.
A FRONTE DI QUESTO SI VEDA L’ART. 3 DEL DL 24/2022
- Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, a decorrere dal 1° aprile 2022, l’articolo 10-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 10-bis (Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19).
- Fermo restando quanto previsto dall’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all’andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con propria ordinanza:
a) di concerto con i Ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali;
b) sentiti i Ministri competenti per materia, può introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l’estero, nonché’ imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti