DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure

DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77
Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure
(GU Serie Generale n.129 del 31-05-2021)

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Le nuove soglie degli appalti in base al D.L. 77/2020

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Decreto Legge 77/2021 (SEMPLIFICAZIONI): le novitĂ  del PNRR e Codice Appalti (1/6/2021)

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Buongiorno a tutti :blush: una domanda sul d.l. 77/2021: le soglie previste dal dl sono applicate a tutti i tipi di appalti o solo a quelli che si effettuano con i fondi europei? Poi, per i lavori oltre i 150000 euro e per servizi e forniture oltre 139000 per le sub centrali si possono applicare le procedure negoziate con bando e senza bando (per le senza bando solo nei casi previsti dall’art 63 del codice dei contratti)?

Buonasera,
vorrei sottoporre una considerazione relativamente alla portata dell’ultima modifica all’art. 20 L. 241/1990 ad opera del DL 77/2021.
Nell’intervento a riguardo del Dott. Chiarelli (01/06), nel commentare la nuova previsione di istanza da parte del cittadino per il rilascio dell’attestazione di avvenuta formazione dell’atto per silenzio-assenso, se non ho inteso male si propone anche una lettura “pro-amministrazione” (min 1:26:40 e segg.) paventando l’eventualità che l’Ente sollecitato possa intervenire eventualmente a posteriori sul silenzio già “inavvertitamente” formatosi.

In merito a questo, mi sembra di rilevare un potenziale conflitto con una delle principali innovazioni apportate alla 241 dal DL 76/2020, con particolare riferimento alle previsioni del co. 8-bis art. 2, che dispongono la sanzione dell’INEFFICACIA per i provvedimenti tardivi in casi tassativi, compresi quelli di cui all’art. 20 co. 1.
Pertanto, a meno che non si configuri la fattispecie di annullabilitĂ  ex c. 2-bis art. 21-nonies , si creerebbe una situazione paradossale in cui:
a) da una parte sarebbe possibile procedere all’annullamento in autotutela nei casi previsti;
b) dall’altra, all’esito dell’applicazione del co. 8-bis art. 2, non sarebbe possibile adottare un provvedimento con esito differente da quello annullato, poichè il decorso dei termini procedimentali (per supposta inefficienza dell’amministrazione, non sanabile) comporterebbe l’inefficacia dell’atto tardivo.

Ecco quindi che, dalla mia personale lettura del combinato disposto, l’Ente non dovrebbe poter intervenire legittimamente (con un atto espresso) a posteriori sul provvedimento già formato a seguito di silenzio assenso per decorrenza dei termini, poichè la sanzione dell’inefficacia prevista dal nuovo co. 8-bis implica de facto una sopravvenuta incompetenza assoluta e la conseguente assimilazione del provvedimento tardivo a quello nullo. Fatti salvi i casi di annullabilità, ma con i dovuti dubbi relativi all’attivazione dell’Amministrazione solo successivamente all’istanza del cittadino ex neo-co. 2-bis.

Sono pressoché certa che mi sfugga ALMENO un passaggio del ragionamento che ha proposto, e Le sarò grata se e quando potrà eventualmente condividere una riflessione a riguardo. Molte grazie.

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Acutissima osservazione. Sottolineo però quanto previsto dalla norma

8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all’ultima riunione di cui all’articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all’articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.
(comma introdotto dall’art. 12, comma 1, lettera a), legge n. 120 del 2020)

La disposizione recita espressamente “fermo restando quanto previsto dall’articolo 21-nonies”. Quindi in presenza dei presupposti per l’annullamento d’ufficio questo può/deve essere attivato.

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Molte grazie Dott. Chiarelli. Il “fermo restando” è molto evidente, come è evidente anche il co. 3 dell’art. 20 (relativo al ricorso specifico all’autotutela), che sono andata a rivedere con più attenzione. Mi rimangono alcune perplessità ma derivano più dalla mia forma mentis che dalla norma. Grazie.