Buonasera,
vorrei sottoporre una considerazione relativamente alla portata dell’ultima modifica all’art. 20 L. 241/1990 ad opera del DL 77/2021.
Nell’intervento a riguardo del Dott. Chiarelli (01/06), nel commentare la nuova previsione di istanza da parte del cittadino per il rilascio dell’attestazione di avvenuta formazione dell’atto per silenzio-assenso, se non ho inteso male si propone anche una lettura “pro-amministrazione” (min 1:26:40 e segg.) paventando l’eventualità che l’Ente sollecitato possa intervenire eventualmente a posteriori sul silenzio già “inavvertitamente” formatosi.
In merito a questo, mi sembra di rilevare un potenziale conflitto con una delle principali innovazioni apportate alla 241 dal DL 76/2020, con particolare riferimento alle previsioni del co. 8-bis art. 2, che dispongono la sanzione dell’INEFFICACIA per i provvedimenti tardivi in casi tassativi, compresi quelli di cui all’art. 20 co. 1.
Pertanto, a meno che non si configuri la fattispecie di annullabilitĂ ex c. 2-bis art. 21-nonies , si creerebbe una situazione paradossale in cui:
a) da una parte sarebbe possibile procedere all’annullamento in autotutela nei casi previsti;
b) dall’altra, all’esito dell’applicazione del co. 8-bis art. 2, non sarebbe possibile adottare un provvedimento con esito differente da quello annullato, poichè il decorso dei termini procedimentali (per supposta inefficienza dell’amministrazione, non sanabile) comporterebbe l’inefficacia dell’atto tardivo.
Ecco quindi che, dalla mia personale lettura del combinato disposto, l’Ente non dovrebbe poter intervenire legittimamente (con un atto espresso) a posteriori sul provvedimento già formato a seguito di silenzio assenso per decorrenza dei termini, poichè la sanzione dell’inefficacia prevista dal nuovo co. 8-bis implica de facto una sopravvenuta incompetenza assoluta e la conseguente assimilazione del provvedimento tardivo a quello nullo. Fatti salvi i casi di annullabilità , ma con i dovuti dubbi relativi all’attivazione dell’Amministrazione solo successivamente all’istanza del cittadino ex neo-co. 2-bis.
Sono pressoché certa che mi sfugga ALMENO un passaggio del ragionamento che ha proposto, e Le sarò grata se e quando potrà eventualmente condividere una riflessione a riguardo. Molte grazie.