DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 - MISURE URGENTI in vigore dall'8 gennaio 2022

DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 - MISURE URGENTI in vigore dall’8 gennaio 2022

DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1
Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.
(GU Serie Generale n.4 del 07-01-2022)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/01/2022

20220108-DL12022-greenpassesteso.pdf (255,1 KB)

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L’adibizione del lavoratore a mansioni diverse IN MODO DA EVITARE IL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA SARS -CoV2 è priva di logica. Per averne, dovrebbero essere valide la premessa maggiore e quella minore.
PREMESSA MAGGIORE
Se non sei vaccinato, potresti esser infetto e trasmettere il virus; mentre se sei vaccinato non puoi essere infetto, o, comunque, anche se lo fossi, non puoi trasmettere il virus.
PREMESSA MINORE
Lo svolgimento di determinate mansioni ti pone a maggiore a contatto con pubblico e/o colleghi.
CONCLUSIONE
Solo se sei vaccinato puoi ricoprire certe mansioni.
Dov’è l’inghippo? La premessa maggiore è totalmente falsa: non solo non è supportata da alcuno studio (anzi gli ultimi pubblicati dimostrano il contrario), ma persino le stesse case farmaceutiche produttrici dei vaccini, oltreché la banale osservazione dell’id quod plerumque accidit, ci dicono il contrario.
Ergo, la norma è senza alcuna base logico-giuridica.

Ritengo che siamo qui non per fare polemica ma per comprendere al meglio la peculiarità della normativa “emergenziale”.
Molti decreti fa vi era scritto che chi non poteva essere vaccinato veniva adibito a lavoro agile in pratica lasciato a casa, mi pare assolutamente corretto che tali casi possano essere adibiti a fare qualcosa di diverso (per gli assoggettati ad obbligo ex dl 44/21 era previsto che il non vaccinato sia causa non volere sia a causa “non posso per ragioni di salute” era adibito a mansioni non a contatto col pubblico. DL 172/21 ha cambiato le cose: se non mi voglio vaccinare non esercito alcuna professione sto a casa senza stipendio, ed è stato chiarito che chi invece non poteva vaccinarsi, quindi aveva l’esenzione, poteva essere adibito ad altra mansione.) almeno è in chiaro anche per tutti i lavoratori senza generare l’equivoco “sanitario”

Buongiorno, l’art 1 del dl 1 del 07/01/2022 prevede obbligo del vaccino per over 50 e dal 15 febbraio il green pass esteso per l’ accesso ai luoghi di lavoro. Ne deduco che devono possederlo anche chi , in pensione , ha gli incarichi gratuiti ( art 5 , comma 9 dl 95/2012) e svolgono la loro attività in ufficio , oppure coloro che sono stati nominati dal sindaco come ad es. garantie dell’infanzia.Grazie

Salve, io speravo ci fosse qualcosa di chiarificatore per le strutture sanitarie e simili 8ter per cui serve il “supergreenpass” da 3 dose o tampone per i visitatori.
Come si fa a non esagerare con il trattamento di dati personali non dovuti per es in portineria dato che l’app c19 non prevede la possibilità di questo controllo?

se qualcuno ha esperienza di aver risolto il problema suggerisca… grazie

Buongiorno, in merito alla sanificazione degli ambienti negli uffici pubblici quale è la normativa di riferimento?
C’è obbligo per il datore di lavoro di sanificare i luoghi di lavoro se i dipendenti risultano positivi?
Grazie