Decreto-legge n. 52 del 22/04/2021 - sintesi

DECRETO-LEGGE N. 52 DEL 22/04/2021 - GU N. 96 DEL 22/04/2021 - in vigore dal 23/04/21

“Decreto riaperture” riguardante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali.

Fino al 30/04 si sarebbe dovuto applicare il DL n. 44/2021 con le attuali restrizioni, il Governo ne anticipa la disapplicazione.

Viene ancora fatto salvo il DPCM del 02/03/2021, la cui efficacia è prorogata fino al 31/07 (già prorogata una prima volta fino al 30/04). Il DPCM continua ad applicarsi ma tenendo conto delle ulteriori specificazioni introdotte con il DL n. 52/21. In sintesi, il vecchio DPCM resta la norma di base, ancora applicabile, limitatamente a quanto non in contrasto con le disposizioni del nuovo decreto-legge.

Ritorna pienamente applicabile l’impianto della suddivisione territoriale in aree BIANCHE, GIALLE, ARANCIONI e ROSSE. Il DL n. 44/2021, di fatto, aveva messo da parte le zone BIANCHE e GIALLE: solo zone ARANCIONI o ROSSE a prescindere dai numeri del contagio. Lo stato di emergenza viene prorogato al 31/07/2021.

Di seguito le maggiori novità del nuovo DL n. 52/21. Resta inteso che tutto si svolge nel rispetto delle linee guida vigenti.

SPOSTAMENTI

Dal 26/04 sono consentiti gli spostamenti nelle e tra regioni classificate GIALLE e BIANCHE. Le persone munite della “certificazione verde”, possono spostarsi anche tra regioni ARANCIONI o ROSSE (oltre ai consueti casi per motivi di necessità, salute e lavoro).

Dal 26/04 al 15/06, nella zona GIALLA, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a QUATTRO persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione, oltre ai minori di anni quattordici e persone disabili. In zona ARANCIONE questa possibilità di spostamento è consentito nell’ambito del comune. In zona ROSSA è vietata a prescindere.

Rammentiamo che il DPCM 02/03/21 prevede il c.d. “coprifuoco” dalle ore 22,00 alle ore 05,00.

CERTIFICAZIONE VERDE (PASS)

Viene introdotta la c.d. “certificazione verde Covid-19”, atta a comprovare lo stato di avvenuta vaccinazione o la guarigione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo, è una sorta di PASS per muoversi liberamente a prescindere dalle consuete motivazioni di necessità. Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione hanno una validità di 6 mesi, quella relativa al test risultato negativo è valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea. Il modello della certificazione verde è posto in allegato al decreto-legge (vedi la complessa disciplina del PASS all’art. 9 del DL). Viene specificato che alla certificazione covid si applicano le ipotesi penali della falsità in atto pubblico.

SCUOLA

il regime giuridico di base vuole che dal 26/04, fino al termine dell’anno scolastico, venga assicurato in presenza, sull’intero territorio nazionale, lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia, della scuola dell’infanzia, della scuola primaria (elementari), della scuola secondaria di primo grado (medie), e, per almeno il 50%, della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici, ecc.).

In zona ROSSA, l’attività didattica in presenza della scuola secondaria di secondo grado è garantita fino a un massimo del 75 % degli studenti (il minino resta fermo al 50%). Resta comunque in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa per alunni con bisogni educativi speciali.

Nelle zone GIALLE e ARANCIONI, l’attività in presenza della scuola secondaria di secondo grado è garantita ad almeno il 70% degli studenti, fino al 100 per cento.

Dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone GIALLE E ARANCIONI le attività delle università si svolgono prioritariamente in presenza. Nelle zone ROSSE si raccomanda di favorire la presenza degli studenti del primo anno e delle classi con ridotto numero di studenti.

SERVIZI DI RISTORAZIONE

Rammento ancora una volta la definizione di servizi di ristorazione non è limitata ai soli bar e ristoranti in senso stretto, sono compresi tutti gli esercizi in cui è possibile consumare cibi (es. pizzerie al taglio, kebab, pasticcerie, ecc.).

Dal 26/04, nella zona GIALLA, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, sia a pranzo che a cena (rammento ancora una volta che resta in vigore il coprifuoco dalle ore 22,00 alle 05,00). Il DL indica espressamente “per qualsiasi esercizio”, quindi la nuova disciplina si applica anche ai BAR.

Dal 01/06, nella zona GIALLA, le attività dei servizi di ristorazione sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 alle ore 18:00.

A parere MIO, “al tavolo” significa consumazione sul posto con l’uso delle attrezzature dell’esercizio, ivi compresa la consumazione al bancone del bar. Se un bar ha un bancone all’aperto, nel rispetto delle distanze, può consentire la consumazione sul posto. Solo dal 01/06 è possibile la consumazione sul posto al chiuso. Sul punto si vedano i disciplinari in allegato al DPCM 03/02/21 e quelli che saranno adottati in sostituzione.

Continuandosi ad applicare il DPCM del 03/02/21, è chiaro che restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione ubicati nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti. Lo stesso dicasi, senza limiti di orario, per la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti alloggiati. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio. In generale, per le zone ARANCIONI o ROSSE, il regime giuridico attuale non cambia.

Per la concessione di suolo pubblico per BAR e RISTORANTI vedi Decreto-legge n. 137 del 28/10/2020, art. 9-ter (come modificato dal DL n. 41 del 22/03/2021): domande semplificate fino al 31/12/21 e gratuità fino al 30/06/21

SPETTACOLI

Dal 26/04, in zona GIALLA, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere pre-assegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti.

Per la semplificazione amministrativa sperimentale per la realizzazione degli spettacoli dal vivo si veda l’art. 38-bis del DL n. 76/20: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=55784.0

SPORT

Dal 01/06, in zona GIALLA, le disposizioni previste per gli spettacoli (di cui sopra) si applicano anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale (riconoscimento CONI o CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra. La capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso. E’ prevista la possibilità di derogare, in positivo, alle presenti condizioni (vedi il meccanismo di cui all’art. 6).

PISCINE, PALESTRE E SPORT DI SQUADRA

Dal 26/04, in zona GIALLA, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. E’ comunque interdetto l’uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida.
Dal 15/05, sempre in zona GIALLA, sono consentite le attività delle piscine all’aperto.

Dal 01/06, sempre in zona GIALLA, sono consentite le attività palestre. In questo caso non è prevista la specificazione “all’aperto”, quindi sono consentite anche al chiuso.

FIERE, CONVEGNI E CONGRESSI

Dal 15/06, in zona GIALLA, è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere. Dal 01/06, è consentito lo svolgimento in presenza dei convegni e dei congressi. E’ consentito, inoltre, svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.

CENTRI TERMALI E PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO

Dal 01/07 sono consentite in zona gialla le attività dei centri termali e quelle dei parchi tematici e di divertimento.


Chiudo richiamando quello che ho detto all’inizio. Per quanto non espressamente indicato dal DL n. 52/21, continua ad applicarsi il DPCM 02/03/2021. Quindi, per fare degli esempi, relativamente alle discoteche o alle sale giochi o alle attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi resta il divieto anche in zona GIALLA. Per gli esercizi di ristorazione, restano inalterate le disposizioni riguardanti le zone ARANCIONI o ROSSE. Nelle giornate festive e prefestive restano chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali a eccezione di specifiche tipologie (vedi art. 26 del DPCM).

Il testo della GUDL_52_2021.pdf (359,0 KB)

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Mi scusi Dott. Maccantelli, le pongo due quesiti. Dove trovo la disposizione secondo cui le attività commerciali poste all’interno di centri commerciali ecc possono riaprire nei festivi e prefestivi dal 15 Maggio? Altra cosa, in merito a una singola giostra per bambini devo far riferimento all’articolo inerente i parchi tematici, e quindi non possono montare fino al 1 Luglio?

Non esiste la norma sui centri commerciali. Era nella bozza del DL 52 ma poi è stata tolta. Qualche testata e lo stesso ANCI, nel voler fare in fretta, hanno diffuso la notizia prima di aspettare la versione definitiva del decreto-legge 52/2021. In sintesi, per adesso continuano a stare chiusi nel fine settimana.

Sì, la giostra, come i luna park più strutturati, la accomunerei ai parchi tematici e non agli spettacoli tout-court per i quali vige la regola dei posti a sedere ecc.

Grazie mille ! Sempre molto chiaro!