Decreto legislativo 103/2024 - Semplificazione dei controlli sulle attività economiche

Ciao a tutti , sono un agente di polizia locale , nucleo commerciale, volevo sapere che cosa ne pensate del decreto in oggetto. Dall errore scusabile, alla diffida, dal tempo che deve trascorrere tra un controllo e l altro ( 10 mesi) . Siccome dovrebbe essere entrato in vigore dal 2 agosto, qualcuno lo ha già applicato ? Grazie

Posso citare la nota di lettura ANCI in attesa che qualche Vigile Urbano dica la sua:
ANCI_Decreto_103_2024.pdf (246,6 KB)

Grande è la confusione sotto il cielo.

Anche perché, pur volendoci limitare alla questione della diffida che dovrebbe precedere la contestazione della violazione e consentire la possibile estinzione semplificata della sanzione (art. 6 del D.L.vo 103/2024), è stato subito rilevato che il legislatore si è dimenticato di specificare cosa deve intendersi per “violazioni sanabili”.

Un aiuto indiretto potrebbe venire dall’art. 1, comma 3 del D.L. 91/2014 (che tra l’altro viene anche citato nell’art. 6 del D.L.vo 103/2024, ma solo per specificare che resta fermo quanto previsto da quella norma per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare), laddove veniva indicato che «Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili».

Sennonché, come già detto, quella norma era riferita in modo esclusivo a violazioni in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, e quindi ci si domanda se è corretto prendere una definizione contenuta in una norma così specialistica e limitata ed applicarla “per analogia” (cioè senza un espresso riferimento normativo) ad ambiti e materie totalmente differenti.

Per come è stato strutturato l’art. 6 del D.L.vo 103/2024, poi, lo stesso dovrebbe applicarsi anche ad un numero indeterminato di materie, ben oltre il mero ambito della disciplina commerciale: penso ad esempio all’edilizia, al codice della strada, alla tutela dell’ambiente, ai vari regolamenti comunali.
E qui ci si domanda se sotto il profilo etico e giuridico è corretta una norma che, introducendo una significativa modifica alla disciplina sanzionatoria generale prevista dalla legge 689/81, consenta un’estinzione semplificata di molte sanzioni relative a violazioni commesse nell’ambito di attività economiche, mentre le medesime violazioni – se commesse invece da privati – mantengono l’obbligo del pagamento della sanzione…

Non mi esprimo sulle altre novità introdotte dal D.L.vo 103/2024 (programmazione dei controlli, sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria, ecc.) in quanto subordinate all’adozione di una serie di ulteriori provvedimenti futuri.

Per quanto riguarda il c.d. “errore scusabile” a cui sarebbe riconducibile il senso del comma 5 dell’art. 6 del D.L.vo 103/2024, non mi preoccuperei di cercare chissà quale significato.
In pratica è una citazione inutile, in quanto non fa altro che ribadire il concetto di “buona fede del trasgressore e l’errore scusabile nelle sanzioni amministrative” già espresso dall’art. 3 della legge 689/81 e più volte ricordato dalla giurisprudenza.