Decreto legislativo 75 / 2017

in riferimento al DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 75
articolo 20 comma 2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono
bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui
all’articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell’adeguato
accesso dall’esterno, previa indicazione della relativa copertura
finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore
al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non
dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti…
cosa si intende in misura non superiore al cinquanta per cento? (il 50% dei posti può essere utilizzato da chi non ha quei requisiti? è questo aspetto che non mi è chiaro)
In un bando che cita il su detto articolo non possono partecipare le persone che non hanno quei requisiti ?

il 2° comma dell’art.20 d.lgs.75/2017 fa riferimento alla cosiddetta stabilizzazione indiretta ovvero con concorso e adeguato accesso dall’esterno (cioè al di fuori degli interni stabilizzabili)
Il tutto è spiegato molto bene qui: