Decreto semplificazioni e scia

Salve, l’art. 2 comma 6 del D.Lgs. 222/2016 prevede 6. che Le amministrazioni, nell’ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nella Tabella A)), anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale.
Ora, a questo proposito è necessario che a monte ci sia un regolamento che sottoponga a SCIA o ad altro regime attività ulteriori non indicate nella tabella A) o è sufficiente che l’amministrazione si attivi, molto più semplicemente mediante la semplice indicazione sul sito? Grazie.

La cosa è da prendere con le molle. L’indicazione legale non deve essere fraintesa. Chi l’ha scritta non ha spiegato bene. Quello che voglio dire è che in base a principi giuridici che campeggiano più in lato di dove si trova il d.lgs. n. 222/2016, imporre una procedura abilitativa è possibile solo se una legge (non un regolamento) lo dispone in modo esplicito. Quindi, ad esempio, (un esempio banale ma serve per capire) se una PA assoggettasse a SCIA la vendita diretta artigianale perché paragonabile al commercio al dettaglio commetterebbe un abuso gigantesco. Rammento che la SCIA ha valore di abilitazione necessaria (sostitutiva dell’autorizzazione) la cui mancanza rende l’attività abusiva (da chiudere).
Quindi, alla luce di quanto indicato, mi limiterei a interpretare la disposizione nel senso di auspicio alla pubblicazione sul sito comunale delle procedure previste dalla legge, anche per quelle attività non previste in tabella. Per esempio, la tabella indica, genericamente, strutture ricettive. Ecco, il comune può declinare sul proprio sito le molte specificazioni regionali (strutture alb. ed extra-alb.) ognuna con la sua procedura così come prevista dalla legge regionale

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Buonasera Mario e molto grazie.
Quindi se non ho nemmeno una norma regionale di copertura (che prevede cioè
la necessità di scia) il comune non può introdurla, neppure in quanto titolare delle funzioni amministrative in materia di commercio e attività produttive e neppure con un regolamento quindi…

Direi proprio di no. Ogni comune sarebbe una Repubblica (passami la battuta). Nel comune accanto un’attività sarebbe libera e nel tuo soggetta ad autorizzazione. La tutela della concorrenza i c.d. LEP sarebbero calpestati. Addirittura, per la “tutale della concorrenza” un comune non può più nemmeno sottoporre a orari obbligatori gli esercizi di commercio al dettaglio (al netto di interventi circostanziati per la tutela della quiete pubblica)

Ciao Mario, grazie anzitutto. Quindi, riprendendo il tuo discorso, si può fare solo un’operazione di dettaglio delle varie attività riconducibili alla tipologia indicata dalla tabella A, come nell’esempio che hai fatto delle ricettive. Mi chiedo, però… nel caso delle palestre, si potrebbe sostenere che siano riconducibili agli impianti sportivi. Tuttavia se manca una specifica norma regionale che preveda la SCIA il Comune non può fare nulla? Ritornando invece al tuo esempio, è sufficiente indicarle sul sito previo provvedimento dirigenziale oppure è necessario passare anche da un atto da parte di organo politico? Grazie molto per il confronto.