Decreto semplificazioni nei recenti pareri del MIT

Parere 837/2021 MIT
Non si applica l’esclusione automatica nel caso di affidamento diretto mediato, ovvero preceduto dal confronto tra più preventivi (es. 5 o.e.) poichè questo istituto riguarda solo le procedure negoziate ex art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020. Ciò, in quanto nell’affidamento diretto (oggi consentito per beni e servizi fino ad €. 139.000 e lavori fino a 150.000), anche mediato, non viene in considerazione un criterio di aggiudicazione, ferma restando la possibilità per il RUP di chiedere giustificazioni sull’offerta se questa appare anomala.
Parere n. 893/2021 MIT
A fronte della domanda "se le procedure semplificate della Legge n. 120/2020, in particolare l’affidamento diretto e la procedura negoziata, debbano intendersi come obbligatorie o il RUP possa proporre una procedura “articolata”, ad es. una procedura negoziata in luogo di un affidamento diretto?
La risposta è perentoria e chiara: le procedure semplificate devono intendersi come non facoltative, dato l’obiettivo che il legislatore vuole raggiungere con la Legge 120/2020, ovvero velocizzare gli investimenti e superare la congiuntura negativa causata dal Covid. L’ufficio di consulenza precisa che lo scostamento dalle procedure indicate dal legislatore è possibile ma occorre una motivazione, necessaria non per la legittimità dell’atto ma per tutelare il RUP qualora l’utilizzo di una procedura più articolata possa determinare un ritardo nell’aggiudicazione (rispetto ai tempi definiti con il dl 76 e ripresi dalla legge 120) e quindi un danno erariale (imputabile al comportamento del RUP.
Nel citato parere si legge “il decreto semplificazioni PRESCRIVE L’APPLICAZIONE delle procedure di cui all’art. 1, comma 2 derogando espressamente all’art. 36, comma 2, del Codice” e, pertanto “si è presenza di procedure di affidamento più snelle e SEMPLIFICATE, TEMPORANEE ma NON FACOLTATIVE”.
Infine, nel citato parere si legge, altresì che "Si ritiene che il RUP sarà comunque tenuto al rispetto dei termini scanditi dal DL semplificazione legato alla fascia di importo dell’affidamento (2 mesi per l’affidamento diretto fino a 139.000 per beni e servizi e 150.000 per lavori) anche se il RUP scegliesse di espletare la procedura negoziata in luogo dell’affidamento diretto. In pratica, l’utilizzo di una procedura più articolata non sarà utile per allungare i termini di aggiudicazione che, se l’importo di affidamento è inferiore a euro 139.000 sarà sempre di due mesi.