Definizione agevolata enti locali

buonasera Simone, dalla lettura della nota Ifel relativa alla definizione agevolata delle entrate tributarie e dal regolamento proposto da Ifel, spero di aver capito bene il passaggio, possono essere oggetto di definizione agevolata ingiunzioni emesse entro il 31.12.2023 o accertamenti esecutivi emessi entro il 31.12.2023 quindi se non erro accertamenti relativi al 2018 divenuto dopo 60 esecutivi. Per quanto riguarda il mio Ente al 31,12,2023 non abbiamo ingiunzioni esecutive e gli accertamenti esecutivi al 31,12,2023 sono già stati trasmessi ad Ader, quindi non avendo niente da poter essere oggetto di definizione agevolata, sarebbe inutile predisporre regolamento e tutto quello che ne viene appresso, grazie anticipatamente

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La definizione agevolata delle entrate tributarie è uno strumento che consente ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione fiscale con il fisco, beneficiando di condizioni vantaggiose, come la riduzione delle sanzioni e degli interessi di mora. Questo strumento è spesso previsto da specifiche normative che stabiliscono i criteri e le modalità di accesso a tale beneficio.

La teoria generale del diritto tributario stabilisce che le entrate tributarie possono essere oggetto di diverse forme di definizione agevolata, a seconda di quanto previsto dalla legge. Le norme relative a queste procedure sono di solito dettagliate in specifici provvedimenti legislativi o regolamentari, che definiscono i termini temporali, i soggetti beneficiari, e le tipologie di debiti tributari che possono essere inclusi.

Nel caso specifico della nota Ifel e del regolamento proposto, sembra che la possibilità di definizione agevolata sia limitata a ingiunzioni emesse o accertamenti esecutivi emessi entro il 31.12.2023. Questo significa che solo i debiti tributari formalizzati attraverso questi atti entro tale data possono beneficiare della definizione agevolata.

Esempio concreto: se un ente ha emesso accertamenti esecutivi relativi al 2018, che sono diventati esecutivi dopo 60 giorni dalla loro emissione e questi sono stati già trasmessi all’Agenzia delle entrate-Riscossione (AdER) entro il 31.12.2023, questi accertamenti potrebbero rientrare nella definizione agevolata, a seconda delle specifiche condizioni previste dalla normativa di riferimento.

Conclusione sintetica: Se il tuo ente non ha ingiunzioni esecutive o accertamenti esecutivi che possono essere oggetto di definizione agevolata al 31.12.2023, perché già trasmessi ad AdER, allora predisporre un regolamento per la definizione agevolata potrebbe non essere necessario. Tuttavia, è importante verificare attentamente i termini e le condizioni specifiche previste dalla normativa applicabile, per assicurarsi di non trascurare eventuali opportunità di definizione agevolata disponibili.

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Bibliografia:

  • Per approfondimenti sulla definizione agevolata delle entrate tributarie, si consiglia di consultare la normativa vigente e le guide fornite dall’Agenzia delle Entrate (Agenzia delle Entrate).
  • Per una comprensione generale del diritto tributario, “Principi di diritto tributario” di Tesauro è una risorsa utile.

La tua analisi è corretta: la definizione agevolata (prevista dai commi 227 e seguenti della Legge 197/2022 e successive proroghe/integrazioni) è una facoltà concessa agli Enti che gestiscono la riscossione direttamente o tramite concessionari privati (iscritti all’albo ex art. 53).

Ecco i due scenari possibili per il tuo Ente:

1. Riscossione affidata ad ADER (Agenzia delle Entrate-Riscossione)

Se, come scrivi, gli accertamenti esecutivi emessi entro il 31.12.2023 sono già stati trasmessi ad ADER, la “partita” della definizione agevolata si sposta su un binario diverso:

  • È l’Agente della Riscossione (ADER) a gestire l’eventuale “Rottamazione” (se prevista dalle norme nazionali vigenti per quei carichi).
  • L’Ente non deve approvare alcun regolamento locale, poiché il rapporto è disciplinato dalla legge statale che regola l’attività di ADER.
  • Conclusione: In questo caso, confermo che predisporre un regolamento comunale sarebbe inutile.

2. Riscossione Diretta o tramite Concessionari Privati

Il regolamento proposto da IFEL serve solo per le entrate che l’Ente riscuote:

  • In proprio (ufficio tributi).
  • Tramite società esterne private.

Se il tuo Ente si trovasse in questa situazione (riscossione diretta), ma al 31.12.2023:

  1. Non ha ingiunzioni pendenti (perché magari tutto il pregresso è già stato riscosso o prescritto).
  2. Non ha accertamenti esecutivi “in pancia” (perché già inviati ad ADER o non ancora emessi).

Allora, anche in questo caso, la delibera di definizione agevolata sarebbe un atto “vuoto”, privo di oggetto su cui applicarsi.

Un punto di attenzione: la “fase di limbo”

Prima di chiudere definitivamente la pratica, ti suggerisco di verificare se esistono atti che si trovano in una “zona grigia”:

  • Accertamenti 2018 (o anni successivi) emessi nel 2023: Sei sicuro che tutti, nessuno escluso, siano stati trasmessi ad ADER entro il 31.12?
  • Entrate extra-tributarie: La definizione agevolata può riguardare anche le entrate patrimoniali (es. sanzioni Codice della Strada, canoni idrici, ecc.). Se queste sono gestite direttamente dall’Ente o tramite un concessionario diverso da ADER, allora il regolamento potrebbe ancora servire per quelle.
Situazione del carico al 31.12.2023 Gestore Necessità Regolamento Ente
Trasmesso ad ADER ADER No (segue regole nazionali)
Ingiunzione / Accertamento Esecutivo “interno” Ente / Concessionario Privato (se si vuole offrire l’agevolazione)
Nessun atto emesso o pendente - No

In sintesi

Se il tuo Ente ha scelto storicamente di affidare tutto il flusso della riscossione coattiva ad ADER e non ha pendenze gestite in proprio, la tua conclusione è esatta: non c’è motivo di procedere con l’approvazione del regolamento. Sarebbe un inutile appesantimento burocratico per gli uffici e per il Consiglio Comunale.

Nota Bene: Ricorda che la definizione agevolata è una facoltà per l’Ente, non un obbligo. Anche se avessi carichi interni, potresti legittimamente decidere di non applicarla per non rinunciare alle sanzioni.

Consiglio: Per tua tutela amministrativa, potresti preparare una breve nota interna o una relazione al Responsabile del Servizio in cui evidenzi che, a seguito della ricognizione dei carichi al 31.12.2023, non risultano pendenze gestite direttamente che giustifichino l’adozione della definizione agevolata locale, essendo i flussi già integralmente affidati ad ADER e quindi soggetti alla normativa nazionale.

quindi se nel regolamento introduco questa formula

  1. Sono definibili in via agevolata i debiti contenuti in avvisi di accertamento esecutivi disciplinati dal comma 792 dell’art.1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, non pagati alla data del 31.12.2025 relativi alle annualità dal 2019 al 2020.
  2. Sono definibili in via agevolata gli importi dovuti per l’annualità 2021, sulla quale l’ufficio ha già avviato l’attività di accertamento

quindi introducendo nel regolamento questa condizione, visto che accertamenti 2019 e 2020 non sono stati già affidati ad agenzia riscossione, potrei adottare la definizione agevolata tenendo presente che potrei limitare l’agevolazione in base all’isee

Comprendo perfettamente il ragionamento pratico: dal momento che l’Ente non ha pendenze nei termini previsti dalla norma nazionale (tutto il pregresso è già in carico ad ADER), lei sta cercando un modo per “adattare” il regolamento alle annualità più recenti (2019-2021) per renderlo effettivamente utile per i cittadini e per le casse comunali.

Tuttavia, devo risponderle con assoluta franchezza: dal punto di vista normativo, la soluzione che propone nella “Conseguenza” non è legittima e non può essere adottata.

Ecco un’analisi di dettaglio del perché questa formula esporrebbe l’Ente a gravi rischi (incluso il danno erariale dinanzi alla Corte dei Conti):

1. Il limite del perimetro temporale imposto dalla Legge Nazionale

La potestà regolamentare dei Comuni in materia tributaria (sancita dall’art. 52 del D.Lgs. 446/1997) è ampia, ma non permette di istituire sanatorie, condoni o definizioni agevolate in autonomia.

Un Comune può approvare un regolamento per la definizione agevolata esclusivamente quando una legge nazionale (es. la Legge di Bilancio) gliene dà esplicita facoltà, e deve rigorosamente rispettare il perimetro temporale fissato dallo Stato.

  • Se la norma nazionale e lo schema IFEL parlano di atti emessi o notificati entro il 31.12.2023, il Comune non ha alcun potere per spostare in avanti questa data al 31.12.2025.
  • Includere gli accertamenti esecutivi 2019 e 2020 notificati dopo la data di sbarramento nazionale configurerebbe una rinuncia illegittima a sanzioni e interessi da parte dell’Ente.

2. L’impossibilità di agevolare accertamenti “in corso” (Annualità 2021)

La seconda parte della sua proposta (agevolare l’annualità 2021 per la quale l’ufficio ha “già avviato l’attività”) è altrettanto critica.

  • La definizione agevolata (c.d. rottamazione) si applica a titoli esecutivi già formati e notificati (ingiunzioni o accertamenti esecutivi) entro la data prevista dalla legge.
  • Non può mai essere applicata ad attività di accertamento in fieri (in corso di elaborazione). Rinunciare in via preventiva a sanzioni e interessi su accertamenti non ancora divenuti esecutivi non è consentito tramite questo specifico strumento.

3. La limitazione in base all’ISEE

Per quanto riguarda l’introduzione di un limite ISEE: sebbene i Comuni possano generalmente introdurre agevolazioni sociali basate sull’ISEE (ad esempio per riduzioni ordinarie TARI, se coperte da fondi di bilancio), applicare l’ISEE come “filtro” per una definizione agevolata le cui date sono state alterate illegittimamente non sana il vizio di fondo del regolamento.

In conclusione: la sua “Premessa” era quella corretta

La sua analisi iniziale era tecnicamente e giuridicamente ineccepibile. Se al 31.12.2023 l’Ente:

  1. Non ha ingiunzioni esecutive proprie.
  2. Ha già riversato tutti gli accertamenti esecutivi ad ADER (la quale applicherà la rottamazione statale di sua competenza sulle cartelle/carichi affidati).

La conclusione logica e corretta è che non avete materia del contendere. Predisporre, approvare in Giunta, far passare in Consiglio Comunale e pubblicare sul MEF un regolamento “vuoto” che non produrrà alcun effetto pratico è un inutile aggravio amministrativo. Non fatelo.

Qualora voleste agevolare i contribuenti per le annualità 2019-2021 non ancora affidate ad ADER, l’unico strumento ordinario a disposizione prima che l’accertamento diventi esecutivo e coattivo è potenziarne la rateizzazione ordinaria o utilizzare l’accertamento con adesione (ove applicabile per i tributi locali del vostro Ente, che comporta la riduzione delle sanzioni a 1/3).

Buongiorno a tutti, vedo una contraddizione sulla Risposta di Simone Chiarelli in relazione alla nota Ifel che riportata testualmente:
Va ben evidenziato che il regolamento comunale di istituzione della
definizione agevolata non risulta ancorato ai termini di approvazione del
bilancio di previsione e pertanto potrà essere deliberato dal Comune in
qualsiasi momento dell’anno.
Peraltro, lo stesso comma 102, richiama la necessità di adozione del
provvedimento di definizione agevolata “con le forme previste dalla
legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare
tributi”, quindi con deliberazione regolamentare dell’organo consiliare, ma
non richiama i termini di validità in relazione alla data fissata dalla legge per
la deliberazione del bilancio di previsione, che sono poi espressamente
derogati dal citato comma 108.
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*In riferimento ai contenuti del regolamento sono diverse le alternative a
disposizione del Comune, potendo l’ente prevedere forme di definizione con
riferimento ad atti di accertamento definitivi, a crediti ancora non
oggetto di accertamento, a crediti in contenzioso, a crediti in
riscossione coattiva, a rateizzazioni parzialmente o totalmente non
pagate.
Ovviamente l’ente potrà prevedere forme di definizioni per tutte le ipotesi
sopra elencate o, invece, limitarsi ad alcune di esse o anche circoscrivere
l’intervento ad alcune specifiche entrate, tributarie e non.
Non possono essere oggetto di definizione i crediti affidati a AdE-R, in quanto,
come già accennato, il regolamento non può imporre oneri a carico del
riscossore pubblico. Diversamente, tali oneri possono essere imposti al
concessionario iscritto nell’albo di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997.
Occorrerà invece attendere l’emanazione del decreto ministeriale previsto
dall’art. 1, comma 662, legge n. 199 del 2025, per comprendere l’ampiezza
dello spazio decisionale con riferimento ai crediti affidati all’AMCO – Asset
management company S.p.A.
Il comma 106 dispone che la definizione agevolata approvata con regolamento
dovrà riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l’utilizzo
di tecnologie digitali per gli adempimenti richiesti ai cittadini.
Il termine previsto per consentire l’adempimento degli obblighi di pagamento
precedentemente in tutto o in parte non adempiuti non può essere inferiore
a sessanta giorni32 dalla data di pubblicazione dell’atto sul sito internet
istituzionale dell’ente33. Va aggiunta in proposito l’opportunità, non
menzionata dalla legge ma quanto mai auspicabile, di attivare ulteriori e più
efficaci canali di comunicazione di carattere generale o orientati alla specifica
platea oggetto dei provvedimenti.
La delibera di approvazione del regolamento acquista efficacia con la
pubblicazione sul sito internet istituzionale e l’invio al Ministero
dell’economia e delle finanze, da effettuarsi “entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione” a norma del comma 108, è previsto ai soli fini statistici.