Definizione punto ristoro

Qual è la differenza tra Punto Ristoro, esercizio di vicinato e esercizio di somministrazione di Alimenti e Bevande?
Perché qualcuno vuole far passare il Punto Ristoro equivalente agli altri due indicati. Credo che siano cose diverse. Come farglielo capire?
Grazie

La Definizione di Punto Ristoro: Un Approfondimento Normativo

CONTENUTO

Il termine “punto ristoro” si riferisce a un esercizio commerciale che offre servizi di ristorazione, come bar, caffetterie e fast food. Sebbene non esista una definizione giuridica univoca, il concetto è ampiamente utilizzato nella normativa italiana, in particolare nel settore della ristorazione e dell’accoglienza. Secondo il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i punti ristoro possono essere classificati come “attività di somministrazione di alimenti e bevande”, regolamentate dalla Legge 287/1991, che disciplina la concorrenza nel settore.

Inoltre, il Codice Civile (art. 2082) definisce l’imprenditore come colui che esercita un’attività economica organizzata al fine di produrre o scambiare beni o servizi, includendo quindi anche i punti ristoro. Le normative locali possono fornire ulteriori dettagli su requisiti specifici, come licenze e autorizzazioni necessarie per l’apertura e la gestione di tali esercizi.

CONCLUSIONI

In sintesi, il “punto ristoro” è un termine generico che racchiude diverse forme di esercizi di ristorazione, la cui regolamentazione è influenzata da normative nazionali e locali. È fondamentale per gli operatori del settore comprendere le leggi che governano la loro attività per garantire la conformità e il successo commerciale.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, la conoscenza della definizione e della regolamentazione dei punti ristoro è cruciale, specialmente per coloro che operano in ambiti legati alla salute pubblica, alla sicurezza alimentare e alla pianificazione urbanistica. Comprendere le normative aiuta a garantire che le pratiche di somministrazione siano conformi e che i diritti dei consumatori siano tutelati.

PAROLE CHIAVE

Punto ristoro, somministrazione alimenti, normativa ristorazione, Decreto Legislativo 151/2001, Codice Civile, attività commerciale.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151
  • Legge 287/1991
  • Codice Civile, art. 2082

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Allora, il punto ristoro si può definire un attività commerciale a tutti gli effetti?
grazie

:thinking: :roll_eyes:
Per curiosità, sono andato a leggere il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che non conoscevo.
Così ho scoperto che si tratta del “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”.
Tra l’altro, la locuzione “punto ristoro” non è mai citata nel testo…


A meno che la definizione non sia prevista da qualche originale normativa locale, il termine “punto ristoro” è un qualcosa che non si pone in alternativa a situazioni invece giuridicamente ben definite come “esercizio di vicinato” e “attività di somministrazione di alimenti e bevande”.
Essendo un concetto generico, può essere utilizzato in senso descrittivo (e non tecnico-giuridico!) per indicare di volta in volta una situazione allestita allo scopo di dare “ristoro” (in senso lato) ad una determinata categoria di utenti. Situazione, poi, che nel caso dovrà essere legittimata - sotto il profilo amministrativo - sulla base di quello che di fatto vi viene esercitato e di quello che è la struttura in cui il punto di ristoro è inserito.

E quindi, a seconda dei casi, potrebbe essere un qualcosa subordinato alla normativa sul commercio (installazione di distributori automatici di prodotti alimentari), oppure a quella delle attività di somministrazione, o a quella dei circoli privati o ad altro ancora.
Il primo esempio che mi viene in mente di “norme” che contengono la locuzione “punto ristoro” è il Regolamento Regionale Lombardia n. 7/2016 che, nello stabilire i requisiti minimi obbligatori degli Ostelli della Gioventù, prescrive che debbano avere “almeno un punto ristoro anche con distributori automatici”. In quel caso è ovvio che il titolo abilitativo riguarda la struttura “Ostello della Gioventù” e il cosiddetto “punto ristoro” è solo un requisito della struttura.

Infatti
Il punto ristoro non è altro che, il distributore automatico, bene strumentale (cespite) in capo all’unico soggetto privato, che è l’impresa che svolge il servizio di ristoro; è necessario prevedere la sola registrazione sanitaria a mezzo comunicazione inizio attività (ex DIA), effettuata da parte dell’impresa che fornisce il servizio di ristoro a mezzo distributori automatici

Stabilito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – a seguito dell’accordo tra il Ministro della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 29/04/2010, recante “linee guida applicative del regolamento n. 852/2004/CE”

ALL.1 - art. 5

La differenza tra le tre tipologie è fornita dal Testo Unico Commercio della Leggere Regionale Lazio n. 22/2019

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

(bar, ristoranti etc.)

Art. 74 (Definizioni) sono, gli esercizi che svolgono l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione; si intende per somministrazione di alimenti e bevande, la vendita e il relativo servizio per il consumo sul posto di alimenti e bevande, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio e/o in una superficie aperta al pubblico intesa come adiacente, prospiciente o pertinente al locale, ivi comprese le aree pubbliche come definite dall’articolo 39, comma 1, lettera b), appositamente attrezzate e gestite per la funzionalità del locale, con l’assistenza del personale addetto alla somministrazione;

Commercio al dettaglio

Art. 15 (Definizioni) si intende commercio al dettaglio, l ’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende su aree private in sede fissa, o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale. L’attività commerciale al dettaglio può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare, ovvero ad entrambi;

Distributori Automatici

Art. 31 (Forme speciali di vendita al dettaglio) 1. Costituiscono forme speciali di vendita al dettaglio:

b) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;

ALL.2
ALL. 1 - Linea Guida Consiglio dei ministri.pdf (1,1 MB)
ALL. 2 - T.U. Commercio R.Lazio n. 22 del 6 novembre 2019.pdf (645,8 KB)

Mi permetto di insistere: non sono tre tipologie differenti.
La vendita per mezzo di apparecchi automatici è una forma speciale di VENDITA AL DETTAGLIO.
Ancora prima della vostra legge regionale, lo diceva già il Titolo VI - art. 17 del D.L.vo 114/1998.

UNA DIFFERENZA L’HO TRAVATA QUI.

SPIAGGE LIBERE CON SERVIZI
ESCLUSIONE ESERCIZI COMMERCIALI E SOMMINISTRAZIONE CON RISTORAZIONE
L’art 52 c. 1 della Leggere Regionale n. 13/2007 indica, quali sono le tipologie di utilizzazioni del demanio (Tipologie di utilizzazione delle aree demaniali per finalità turistiche e ricreative)
a) gli stabilimenti balneari;
b) spiagge libere con servizi
c) le spiagge libere
d) i punti di ormeggio;
e) gli esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di
monopolio;
f) l’esercizio del noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
g) la gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive.

Gli esercizi di ristorazioni, attività imprenditoriali rientrano in una tipologia di utilizzazione del demanio diversa dalle spiagge libere con servizi e spiagge libere.
Il Regolamento Regionale n. 19/2016, prevede:

  • per gli stabilimenti balneari di cui all’art. 4 c. 1 lett. c)
  • per le spiagge libere con sevizi di cui all’art. 5 c. 1 lett. c)
  • per punti di ormeggio di cui all’art. 8 c. 2 lett. e)
    un “Punto Ristoro” che viene indicato come servizio e non come attività commerciale perché questa rientra in un’altra tipologia di utilizzazione del demanio, che non prevede né esercizi di somministrazione ne commercio al dettaglio, per i quali è necessario un titolo concessorio.
    ALL. 1
    COME SI SPIEGA CHE,
    PER IL COMMERCIO SULLE SPIAGGE, IN FORMA ITINERANTE, LA CARROZZELLA CHE VENDE GRANITE GHIACCIOLI CIAMBELLE ETC., IL COMUNE RILASCIA, UNA CONCESSIONE DEMANIALE VALIDA SOLO PER LA STAGIONE ESTIVA LO STESSO PER IL NOLEGGIO DI OMBRELLONI E LETTINI E, INVECE PER IL COMMERCIO IN SEDE FISSA, (VENDITA E/O SOMMINISTRAZIONE) NEL COSIDDETTO “CHIOSCO-BAR”, COSI DEFINITO, NON VIENE RILASCIATA ALCUNA CONCESSIONE???
    PERCHE’, IL CHIOSCO-BAR, DOVREBBE ESSERE, UN PUNTO RISTORO, COME PREVISTO DALLA NORMATIVA REGIONALE, PER IL QUALE NON È PREVISTA LA CONCESSIONE DEMANIALE PERCHE’ È DEFINITO “UN SERVIZIO” CHE DOVREBBE ESSERE SVOLTO MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI.
    QUALSIASI FORMA DI COMMERCIO SIA IN FORMA ITINERANTE CHE IN SEDE FISSA SU DEMANIO DI CUI ALL’ART. 52 DELLA LEGGE REGIONALE NR. 13/2007 È SOGGETTO A CONCESSIONE DEMANIALE.
    PER IL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE, CONCESSIONE DEMANIALI SI, MENTRE PER IL COMMERCIO IN SEDE FISSA (VENDITA E/O SOMMINISTRAZIONE) NO? DA QUI SI EVINCE LA DIFFERENZA TRA “PUNTO RISTORO” E “CHIOSCO-BAR”.
    ALL. 1 - art. 4 - 5 - 8 c. Regolamento Regionale 12 Agosto 2016 n. 19.pdf (314,3 KB)

OGNI ATTIVITA’ ECONOMICA SVOLTA SUL DEMANIO MARITTIMO DEVE ESSERE OGGETTO DI CONCESSIONE DEMANIALE

Se il chiosco-bar non è un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ma vende solo prodotti acquistati fuori e quindi è un esercizio per il commercio al dettaglio, solo vendita, stando agli articoli sopracitati, ci vuole l’autorizzazione per il commercio sul demanio.

GIURISPRUDENZA E CIRCOLARI

  1. LE SPIAGGE LIBERE CON SERVIZI prevedono la presenza di servizi minimi ai cittadini (servizi igienici, primo soccorso, punto ristoro, noleggio di attrezzatura).
    Previsto dal PUA, (Piano Regionale Utilizzazioni Arenili) Regione Lazio approvato con Delibera nr. 9 del 26.05.2021
    ALL. 2
    Esaminando la terminologia, un “servizio minimo”, non è un’attività commerciale.

  2. IL TAR LAZIO (Sezione Prima) n. 1074/2020.HA STABILITO CHE , l’elenco dei servizi che possono essere offerti dai privati sulle spiagge libere sarebbe tassativo: la facoltà di installare, per il periodo della stagione balneare, strutture di superficie coperta massima di 25 mq e di facile rimozione servirebbe solamente ad assicurare i servizi di assistenza, salvataggio, igienici e di pulizia (gli unici indicati espressamente nella disposizione in esame) e non potrebbe legittimare l’esercizio di attività commerciali, quale l’attività di bar-ristorazione per i quali serve un titolo concessorio.
    LA REGIONE LAZIO HA PRESENTATO RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO OPPONENDOSI A TALE SENTENZA, IL QUALE HA RIGETTATO CON 2 SENTENZE PER DUE CASI IDENTICI –
    ALL. 3

  3. la Regione Lazio con nota Esplicativa del 2022, evidenziava che l’arenile deve essere utilizzato per attività connesse alla balneazione e non alla ristorazione e le attività commerciali devono essere svolte nelle aree in concessioni e non in convenzioni. –
    ALL. 4

  4. La Regione Lazio, nel 2023, inviava a tutti i Comuni Costieri, una Nota Informativa, ribadendo che qualsiasi ATTIVITA’ ECONOMICA, svolta sulle spiagge libere e libere con servizi, (demanio Marittimo) deve essere regolamentata necessariamente da un titolo concessorio.
    ALL. 5

Una attività di somministrazione di alimenti e bevande deve avere tutti i requisiti igienico sanitari prevista dalla normativa vigente e, in 25 metri quadrati che devono essere utilizzati per:

  • i servizi di balneazioni,
  • docce;
  • deposito attrezzatura salvataggio,
  • servizi igienici,
    in una struttura, tra l’altro, che deve essere di facile rimozione e di materiale eco-compatibile, è chiaro che un chiosco-bar, un ristorante non trova applicazione.
    Invece il punto ristoro si, in quanto un distributore automatico non richiederebbe particolari spazi e garanzie per la sicurezza alimentare.

Pertanto, sulle spiagge libere con servizi, per i quali è previsto un punto ristoro, gli esercizi di somministrazione (chiosco-bar), non possono essere esercitati. Anche se non c’è servizio ai tavoli, preparazione di alimenti e cucina, comunque è un’attività commerciale (vendita di prodotti alimentari) per la quale sarebbe necessario la SCIA per apertura di Esercizio di Vicinato in zona tutelata e non di somministrazione, (perché è solo vendita) sempre corredata dal titolo concessorio, in quanto viene svolto su demanio pubblico.
ALL. 2 - DELIBERAZIONE-CONS-REG-9-26-05-2021.pdf (133,0 KB)
ALL. 3 - SENTENZA TAR Lazio - No Chiosco-bar su Spiagge Libere.pdf (154,1 KB)
ALL. 4 - REGIONE lAZIO 2022 Variazione Titolo Necessita Ulteriore Concessione.pdf (323,7 KB)
ALL. 5 - Regione Lazio Nota 2023 – Gestione delle “Spiagge Libere e con servizi ATT. ECONOMICHE.pdf (311,1 KB)
Sentenza Consiglio di Stato Sez. VI N. 07029 del 2024.pdf (353,6 KB)
Sentenza Consiglio di Stato Sez. VI N. 07031 del 2024.pdf (248 KB)