La Suprema Corte dice di sì: vedasi Cass. Pen., Sez. III, n. 3583 del 28 gennaio 2021.
Tra l’altro, la medesima cosa era indirettamente specificata anche dall’art. 181 del D.L. 34/2020, che al terzo comma recitava:
«Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purche’ funzionali all’attivita’ di cui all’articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non e’ subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»
Non tutte le installazioni che genericamente rientrano sotto il termine di “dehors”, poi, sono escluse dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata: vedasi punto B.26, allegato B del DPR 31/2017.