Dehors e decreto milleproroghe

Salve. Il c.d. decreto milleproroghe ha derogato fino al 31 dicembre 2023 all’obbligo di munirsi della autorizzazione ambientale per i titolari di p.e. già in possesso di concessione alla occupazione del suolo pubblico, per poter istallare coperture etc. Questo da molti è stato interpretato come un liberi tutti e si assiste ad un proliferare di istallazioni di dehors chiusi ed ancorati a terra su spazi già dati in concessione per tavoli e sedie, stravolgendo completamente il tipo di occupazione inizialmente concessa. A mio parere la deroga non riguarda comunque l’obbligo di chiedere la concessione comunale per la trasformazione della occupazione autorizzata in base ad un progetto presentato dall’interessato e sul quale sono stati espressi i necessari nulla osta per il rilascio. Lo stesso dpr 31/2017, alle norme finali e transitorie ( art. 15 credo) specifica che la semplificazione alla autorizzazione paesaggistica non inficia i procedimenti di rilascio delle concessioni per l’occupazione di suolo pubblico. Ho posto il quesito al mise ed al ministero dell’ambiente senza ottenere risposta. Vorrei un parere in merito. Grazie .

È come dici tu. Ne avevamo già parlato sul forum. La proroga riguarda solo il comma 5 - incollato sotto - riguardante la semplificazione edilizia e paesaggistica. Le agevolazioni fiscali erano contenute in altri commi. Vedi comma 3 e 4 dello stesso art. 9-ter citato. Lì c’erano le questioni del canone e del bollo. Tali agevolazioni/esenzioni non mi risulta che siano state prorogate. Le amministrazioni comunali interpretano la deroga edilizio-paesaggistica come una moratoria a 360 gradi. I Regolamenti sulle occupazioni sono applicabili.

Incollo una cronistoria giuridica partendo dal DL 137/2020 e citando le proroghe

D.L. 28/10/2020, n. 137

ART. 9-ter. Individuazione dei soggetti esenti dal versamento dell’IMU e disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio

[…]

COMMA 5 . Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di cui all’articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380


DL n. 144/2022

Art. 40. Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese

COMMA 1. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata al 31 dicembre 2022, salva disdetta da parte dell’interessato.


Legge n. 197/2022

Art. 1 - Comma 815 - In vigore dal 1 gennaio 2023

All’articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: « 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023».


D.L. 29/12/2022, n. 198

Art. 1 - Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

COMMA 22-quinquies. All’articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».


Legge n. 214/2023
Art. 11, comma 8
All’articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»

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Buongiorno, ho qualche dubbio interpretativo sulla proroga fissata per il 31.12.2023 dal Decreto Milleproroghe.
Le pratiche presentate oggi (e quindi senza alcun titolo autorizzativo in essere), per occupazione suolo oltre 180 gg, necessitano di parere paesaggistico?
La proroga è riferita alla sole pratiche presentate nel primo lasso temporale previsto dal Decreto quindi già in precedenza autorizzate?

direi che si applica alla “posa in opera”. Fino al 31/12/2023 chi pone in opera non necessita delle procedure lì indicate. per sforamenti del termine, occorrerebbero

Grazie mille per la risposta.