Delega a stazioni appaltanti qualificate: gli equivoci sul Rup “unico” – Le Autonomie Delega a stazioni appaltanti qualificate: gli equivoci sul Rup “unico” – Le Autonomie
MIT n. 3869/2025: Nelle gare delegate a stazioni appaltanti qualificate non esiste un unico RUP per l’intero procedimento
CONTENUTO
Il sistema della qualificazione delle stazioni appaltanti, introdotto dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici, ha sollevato dubbi operativi circa l’unicità della figura del Responsabile Unico del Progetto (RUP) nelle ipotesi di delega delle procedure di gara. Con il parere n. 3869/2025, il MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) ha fornito un chiarimento essenziale: quando una stazione appaltante non qualificata delega l’affidamento a un soggetto qualificato, non si configura un unico RUP per l’intero iter.
Il ragionamento ministeriale poggia sul quadro normativo definito dall’art. 62, commi 5, 6, 7 e 13 del d.lgs. 36/2023 e dalle disposizioni contenute nell’Allegato II.4. Secondo tale ricostruzione:
- La stazione appaltante qualificata (delegata) ha l’onere di nominare un proprio RUP limitatamente alla fase di gara.
- L’ente delegante (stazione appaltante originaria) mantiene la responsabilità delle fasi di propria competenza, nominando un proprio responsabile per le attività non delegate.
Non esiste, dunque, un’assimilazione totale delle funzioni in capo a un unico soggetto, bensì una coesistenza di figure responsabili coordinate tra loro in base alla fase del ciclo di vita del contratto.
CONCLUSIONI
Il chiarimento del MIT conferma che la delega di una gara non spoglia l’ente delegante di ogni funzione gestionale. L’effetto pratico è una ripartizione netta: il RUP dell’ente qualificato gestisce la procedura di scelta del contraente, mentre il RUP dell’ente originario sovrintende alla programmazione, alla progettazione e alla successiva esecuzione del contratto.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: è fondamentale che negli atti di delega e nelle convenzioni tra enti sia specificata la ripartizione dei compiti. La responsabilità amministrativa ed erariale resta differenziata: il RUP dell’ente delegante risponde della correttezza dei presupposti (progettazione) e della verifica dell’esecuzione, mentre il RUP della stazione qualificata risponde della legittimità degli atti di gara. Occorre evitare di considerare il RUP “esterno” come unico referente per l’intero appalto.
- Per il Concorsista: il tema è centrale nella materia dei Contratti Pubblici e del Diritto Amministrativo. È necessario memorizzare il superamento dell’equivoco del RUP “unico” nel caso di delega ex art. 62 d.lgs. 36/2023 e saper collegare il concetto di “fase di gara” alla competenza della stazione appaltante qualificata, distinguendola dalle fasi di programmazione ed esecuzione.
PAROLE CHIAVE
RUP, Stazione Appaltante Qualificata, Delega di gara, d.lgs. 36/2023, Parere MIT 3869/2025, Responsabile Unico del Progetto.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- D.lgs. 36/2023, Art. 62 (commi 5, 6, 7 e 13): definisce l’obbligo di ricorso a stazioni appaltanti qualificate e le modalità con cui gli enti non qualificati possono delegare le attività di affidamento.
- Allegato II.4 al d.lgs. 36/2023: reca le disposizioni relative alla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.
- Parere MIT n. 3869/2025: atto di indirizzo interpretativo che chiarisce la pluralità di RUP nella gestione delegata delle procedure di affidamento.

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