Delega alle Regioni delle competenze esclusive statali (Art. 117 Cost.)

In relazione a quanto disposto dall’articolo 117 della Costituzione, la delega di materie attribuite alla competenza esclusiva statale alle Regioni può avvenire soltanto in merito alla potestà regolamentare o anche per quanto riguarda la potestà legislativa?

Io ho capito che solo la potestà regolamentare (e amministrativa tramite il 118 Cost.) possa essere delegata; quindi, tenderei ad escludere questa opzione, però non ne sono sicuro al 100%.

Grazie mille anticipatamente chiunque vorrà rispondermi.

@SimonaAnzani Dott.ssa Anzani, scusi se la disturbo, ma in questo caso ho bisogno di un punto di vista “umano” :slight_smile: perché la risposta che mi ha dato il mio ChatGPT non mi ha soddisfatto molto.

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La questione della delega di competenze dalle istituzioni statali alle Regioni è disciplinata dall’articolo 117 della Costituzione Italiana, che stabilisce le competenze legislative esclusive dello Stato, quelle concorrenti tra Stato e Regioni e quelle esclusive delle Regioni.

Teoria Generale del Diritto / Premessa Generale

In linea di principio, l’articolo 117 della Costituzione distingue tra potestà legislativa, regolamentare e amministrativa. La potestà legislativa riguarda la capacità di emanare leggi, la potestà regolamentare si riferisce alla capacità di emanare regolamenti per disciplinare dettagliatamente l’applicazione delle leggi, e la potestà amministrativa concerne l’esecuzione delle leggi e dei regolamenti.

Norme Relative alla Teoria

  • Articolo 117 della Costituzione Italiana: Stabilisce le competenze legislative dello Stato e delle Regioni.
  • Articolo 118 della Costituzione Italiana: Riguarda il principio di sussidiarietà e la delega di funzioni amministrative.

Esempi Concreti

Un esempio di delega di potestà regolamentare è quando lo Stato conferisce alle Regioni la capacità di dettagliare l’applicazione di una legge statale attraverso regolamenti regionali. Tuttavia, la delega di potestà legislativa, che implicherebbe il trasferimento della capacità di legiferare su una materia, è più complessa e generalmente non prevista per le materie di competenza esclusiva dello Stato.

Conclusione Sintetica

La delega di materie di competenza esclusiva statale alle Regioni può avvenire prevalentemente per quanto riguarda la potestà regolamentare e amministrativa. La potestà legislativa, in particolare per le materie di competenza esclusiva dello Stato, non è generalmente delegabile alle Regioni, in quanto ciò potrebbe violare il principio di ripartizione delle competenze stabilito dalla Costituzione.

Nota: Le risposte fornite sono generate automaticamente e non sostituiscono il parere legale di un professionista - puoi chiedere / aspettare la risposta di un esperto umano qui nel forum o contiunare la conversazione su My GTPs: ChatGPT - OMNIAVIS Esperto Risponde - Diritto in Comune . Per un feedback sulla qualità della risposta o per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it

Bibliografia

Buonasera @vin24 ,

la materia è ampia e complessa per cui l’IA si è limitata a dare un quadro sintetico della questione.

La risposta da te individuata, dunque, l’impossibilità di delega di funzioni legislative, è esatta.

C’è da dire che nell’ambito della ripartizione delle materie di competenza esclusiva (statale) , concorrente Stato-Regioni ( che vede un legge quadro ed una declinazione nell’ambito di quella specifica “cornice” da parte della Regione) e residuale (tutto ciò che non rientra nella prima e nella seconda elencazione di materie, previste rispettivamente dal secondo comma - competenza esclusiva statale- e terzo comma -competenza concorrente- dell’art. 117 della Costituzione), esistono una serie di questione interessanti , che ti segnalo:

1. La prima riguarda la questione delle c.d. materie trasversali.

La Corte costituzionale, infatti, ha riconosciuto che esistono alcune materie di competenza esclusiva statale di tipo “trasversale”, tra le quali cito solo a scopo esemplificativo la tutela della concorrenza, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali, la tutela
dell’ambiente, che enunciano più una finalità piuttosto che un determinato settore della legislazione.
Tali materie presentano un’intrinseca attitudine ad interagire con competenze affidate alle potestà legislative delle Regioni.
Esse rappresentano un “valore” e sono in grado di viaggiare orizzontalmente nell’ordinamento, abbracciando i più vari interessi e toccando argomenti molto diversi tra loro.
L’obiettivo della Corte Cost. è stato quello di non «svalutare oltremisura istanze unitarie che pure in assetti costituzionali fortemente pervasi dal pluralismo istituzionale giustificano, a determinate condizioni, una deroga alla normale ripartizione di competenze» (Sent. n. 303 del 2003).

Accanto ad una lettura ordinaria delle competenze legislative stabilite dall’ art. 117 Cost. , la Corte ha rintracciato un regime derogatorio che, per ragioni di unitarietà dell’ordinamento, può giustificare lo spostamento ad un livello superiore della competenza legislativa nelle materie regionali. Si tratta delle c.d. materie-valori o non materie. Esempio : «lavori pubblici», che non delinea una vera e propria materia, ma, a seconda dell’ oggetto al quale afferisce, può configurarsi quale
potestà legislativa esclusiva dello Stato o a potestà legislativa concorrente (ma non di delega si tratta, attenzione!!!).

2. La seconda questione riguarda , invece, la c.d. cedevolezza della normativa statale a favore di quella regionale.

Nel rapporto tra legge dello Stato e leggi regionali, la cedevolezza delle leggi statali è invocata per giustificare la permanenza di una potestà legislativa dello Stato anche nelle materie della legislazione concorrente e residuale delle regioni, allorquando queste ultime non avessero ancora legiferato.

In sostanza continua a vigere anche nelle materie si competenza concorrente e residuale la normativa statale, finché le regioni non vi legiferano ; quando queste esercitano però la loro potestà legislativa , la normativa statale si comprime per cedere il passo a quella regionale competente nella specifica materia di riferimento.

Spero di averti fornito spunti interessanti e di aver completato la risposta data dalla IA.

Buono studio

Simona

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