Buonasera @vin24 ,
la materia è ampia e complessa per cui l’IA si è limitata a dare un quadro sintetico della questione.
La risposta da te individuata, dunque, l’impossibilità di delega di funzioni legislative, è esatta.
C’è da dire che nell’ambito della ripartizione delle materie di competenza esclusiva (statale) , concorrente Stato-Regioni ( che vede un legge quadro ed una declinazione nell’ambito di quella specifica “cornice” da parte della Regione) e residuale (tutto ciò che non rientra nella prima e nella seconda elencazione di materie, previste rispettivamente dal secondo comma - competenza esclusiva statale- e terzo comma -competenza concorrente- dell’art. 117 della Costituzione), esistono una serie di questione interessanti , che ti segnalo:
1. La prima riguarda la questione delle c.d. materie trasversali.
La Corte costituzionale, infatti, ha riconosciuto che esistono alcune materie di competenza esclusiva statale di tipo “trasversale”, tra le quali cito solo a scopo esemplificativo la tutela della concorrenza, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali, la tutela
dell’ambiente, che enunciano più una finalità piuttosto che un determinato settore della legislazione.
Tali materie presentano un’intrinseca attitudine ad interagire con competenze affidate alle potestà legislative delle Regioni.
Esse rappresentano un “valore” e sono in grado di viaggiare orizzontalmente nell’ordinamento, abbracciando i più vari interessi e toccando argomenti molto diversi tra loro.
L’obiettivo della Corte Cost. è stato quello di non «svalutare oltremisura istanze unitarie che pure in assetti costituzionali fortemente pervasi dal pluralismo istituzionale giustificano, a determinate condizioni, una deroga alla normale ripartizione di competenze» (Sent. n. 303 del 2003).
Accanto ad una lettura ordinaria delle competenze legislative stabilite dall’ art. 117 Cost. , la Corte ha rintracciato un regime derogatorio che, per ragioni di unitarietà dell’ordinamento, può giustificare lo spostamento ad un livello superiore della competenza legislativa nelle materie regionali. Si tratta delle c.d. materie-valori o non materie. Esempio : «lavori pubblici», che non delinea una vera e propria materia, ma, a seconda dell’ oggetto al quale afferisce, può configurarsi quale
potestà legislativa esclusiva dello Stato o a potestà legislativa concorrente (ma non di delega si tratta, attenzione!!!).
2. La seconda questione riguarda , invece, la c.d. cedevolezza della normativa statale a favore di quella regionale.
Nel rapporto tra legge dello Stato e leggi regionali, la cedevolezza delle leggi statali è invocata per giustificare la permanenza di una potestà legislativa dello Stato anche nelle materie della legislazione concorrente e residuale delle regioni, allorquando queste ultime non avessero ancora legiferato.
In sostanza continua a vigere anche nelle materie si competenza concorrente e residuale la normativa statale, finché le regioni non vi legiferano ; quando queste esercitano però la loro potestà legislativa , la normativa statale si comprime per cedere il passo a quella regionale competente nella specifica materia di riferimento.
Spero di averti fornito spunti interessanti e di aver completato la risposta data dalla IA.
Buono studio
Simona