Delegabilità del procedimento a responsabili uffici diversi

Ad un responsabile di un settore è stata affidata la responsabilità del procedimento amministrativo per l’erogazione di determinati contributi, ivi compresa la responsabilità dei connesso procedimenti di spesa.

Il detto responsabile del procedimento rileva che, per valutare le istanze dei cittadini ed accordare i contributi, occorrono competenze tecniche che non ha.

Per tale motivo, il responsabile del settore vorrebbe delegare al responsabile di altro ufficio/settore, che ha le competenze necessarie, la responsabilità del procedimento amministrativo, ivi compresa il potere di firmare il provvedimento finale di approvazione della graduatoria.

Ciò è ammissibile? A che istituti giuridici e riferimenti normativi bisogna fare riferimento?

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Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La delega di funzioni amministrative è un istituto giuridico che permette a un responsabile di un procedimento di trasferire l’esercizio di determinate funzioni a un altro soggetto all’interno della stessa amministrazione. Questo può avvenire quando il responsabile originario non possiede le competenze tecniche necessarie per valutare le istanze e gestire il procedimento.

Teoria Generale del Diritto / Premessa Generale

La delega di funzioni è disciplinata dal principio di efficienza dell’azione amministrativa, secondo cui l’amministrazione deve organizzare i propri uffici in modo da garantire la massima efficienza e funzionalità. Inoltre, è importante considerare il principio di legalità, che richiede che ogni azione amministrativa sia conforme alla legge.

Norme Relative alla Teoria

Le norme di riferimento per la delega di funzioni sono:

  • Art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che stabilisce i principi generali dell’attività amministrativa e prevede la possibilità di delegare funzioni e compiti a condizione che ciò non sia espressamente vietato dalla legge.
  • Art. 17 della legge n. 241/1990, che disciplina la figura del responsabile del procedimento, il quale può delegare alcune delle sue funzioni, fermo restando il divieto di delegare la firma del provvedimento finale se la legge richiede espressamente che questo sia adottato dal titolare dell’organo.
  • Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in particolare gli articoli che disciplinano l’organizzazione degli uffici pubblici e la mobilità interna.

Esempi Concreti

Un esempio concreto potrebbe essere un dirigente di un settore comunale che non possiede le competenze tecniche per valutare le domande di contributo in materia ambientale. Questo dirigente potrebbe delegare la responsabilità del procedimento a un dirigente del settore ambiente, che ha le competenze tecniche necessarie, per l’istruttoria e la valutazione delle domande.

Conclusione Sintetica

La delega di funzioni è ammissibile a condizione che non sia espressamente vietata dalla legge e che il delegato possieda le competenze necessarie. Tuttavia, il responsabile del procedimento non può delegare la firma del provvedimento finale se la legge prevede che questo debba essere adottato dal titolare dell’organo.

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Bibliografia