Delegato somministrazione

Buongiorno,
é pervenuta al SUAP ,da parte di ditta individuale, richiesta di apertura per esercizio di somministrazione alimenti e bevande (bar), il cui titolare é in possesso del requisito professionale( aver prestato la propria opera per almeno 2 anni negli ultimi 5 anni presso imprese esercenti attività di somministrazione…).
Premesso che la medesima ditta é gia titolare di attività di commercio al dettaglio,presso altro comune, la mia domanda é: il titolare deve nominare un delegato alla somministrazione per l’esercizio della nuova attività?
grazie

Fatta salva specifica normativa regionale, la norma nazionale non prevede l’obbligo della presenza presso il PE del soggetto titolare dei requisiti professionali nei periodi di apertura al pubblico.
Quindi il medesimo soggetto potrà essere nominato per entrambe le attività.

il titolare in questo caso ricopre anche la figura di preposto in posseso del requisito professionale .Anche in tal caso non è tenuto ad assicurare la presenza presso il PE, visto l’art. 8 del tulps?

Il titolare è sottoposto agli obblighi TULPS a prescindere dal fatto che abbia i requiisti professionali.

L’abilitazione per l’esercizio di somministrazione (SCIA o autorizzazione che sia) ha valore di abilitazione TULPS. In questo senso si applica l’art. 8 TULPS:
Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge.
Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell’esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l’autorizzazione e ottenere la approvazione dell’autorità di pubblica sicurezza che ha conceduta l’autorizzazione.


L’art. 8, tuttavia, si rivolge al titolare del titolo abilitativo. Il preposto è una figura del tutto eventuale che può essere rappresentata da un lavoratore subordinato, da un collaboratore esterno all’impresa o da qualsiasi altra figura legata all’impresa, retribuita o meno, che abbia accettato l’incarico e che lo abbia dichiarato nella procedure di avvio attività . Tale figura si assume la responsabilità di soprintendere alla conduzione dell’esercizio commerciale limitatamente alla garanzia della necessaria professionalità nella lavorazione degli alimenti. In altre parole, il titolare e il rappresentante in accezione TULPS, possono non essere in possesso del requisiti professionali.

Vedi: