Delibere di Giunta e del Consiglio relative ai tributi

E’ corretto affermare che, se l’ordinamento dei tributi è di competenza del Consiglio e invece la modifica/determinazione di tariffe e aliquote è di competenza della Giunta, debba esserci una doppia delibera? Nel senso che la Giunta modifica ad es. le aliquote IMU con una propria delibera, successivamente il Consiglio deve approvare quelle stesse modifiche con una propria delibera?
Grazie

Assolutamente no.
La competenza è assegnata ad un organo o ad un altro … non esiste che due organi distinti deliberino sullo stesso oggetto.

Solo per le variazioni di bilancio esiste un regime speciale.

Se del caso un organo approva e le variazioni sono di competenza di altro organo.

L’organo locale competente a deliberare le aliquote Ici - e, dal 2012, le aliquote Imu - è il Consiglio comunale. Infatti, l’articolo 1, comma 156, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (cioè la cosiddetta Finanziaria 2007) ha modificato l’articolo 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 ed ha attribuito al Consiglio comunale la competenza per la deliberazione delle aliquote Ici.
Originariamente, il già citato articolo 6 del decreto legislativo n. 504 del 1992 prevedeva espressamente che l’aliquota, allora in misura unica, fosse “stabilita con deliberazione della Giunta comunale”. Successivamente l’articolo 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha modificato la suddetta norma, attribuendo la competenza a deliberare le aliquote genericamente “al comune”, senza una specifica indicazione sull’organo comunale competente ad assumere la necessaria delibera. Sul problema si è tempestivamente espresso il Ministero dell’Interno (circolare telegrafica n. 2/97 del 21 febbraio 1997) che attribuiva alla Giunta comunale la competenza a stabilire le aliquote Ici, con facoltà di sottoporre la proposta deliberativa in via finale al Consiglio comunale.
In sintonia con tale interpretazione, si era posta la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 111 del 22 aprile 1997, aveva rigettato la questione di legittimità costituzionale sollevata con ordinanza n. 460 dell’11 gennaio 1996 dal TAR dell’Abruzzo, ritenendo che la determinazione dell’aliquota, entro limiti predeterminati, non poteva intendersi attività di istituzione e ordinamento dei tributi, riservata al Consiglio comunale, secondo l’articolo 32 della legge n. 142 del 1990, ma mera “operazione di completamento della scelta del legislatore”.
Nel senso opposto si era espressa la giurisprudenza amministrativa, pronunciatasi ripetutamente in materia (ad esempio: Consiglio di Stato, sezione V, decisione del 30 aprile 1997, n. 424; TAR Toscana, sezione I, decisione del 24 novembre 1998, n. 679), ritenendo che il potere di fissare le aliquote si dovesse inquadrare nel più vasto potere “dell’ordinamento dei tributi”, riservato all’organo rappresentativo dell’intero corpo elettorale, ossia al Consiglio comunale.
In seguito, la Corte di Cassazione, sezione V civile, con sentenza n. 7602 del 24 maggio 2002, ha deciso che l’organo competente a deliberare l’aliquota dell’ Ici fino al 1996 fosse la Giunta comunale e non il Consiglio, così come sanciva esplicitamente la formulazione originaria dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1992.
La parola finale sulle diverse interpretazioni emerse dopo la novella introdotta dal comma 53 dell’articolo 3 della legge n. 662 del 1996, venne posta dal legislatore che, con il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, meglio noto come Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, nel delineare le competenze dei Consigli, escluse esplicitamente dai loro compiti la determinazione delle aliquote delle imposte, individuando così - indirettamente - nella Giunta l’organo competente a fissare le aliquote (articolo 42, comma 2, lettera f). Difatti, il comma 2 dell’articolo 48 dello stesso decreto legislativo n. 267 del 2000 stabilì, tra l’altro, che la Giunta “compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio”.
Ne conseguì che, dall’anno d’imposta 2001 alla entrata in vigore della Finanziaria 2007, le aliquote in materia di Ici furono adottate dalla Giunta comunale.
Determinazione aliquote Ici.

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Grazie per l excursus normativo… però continuo a non capire un passaggio… Partiamo dal TUEL che sancisce l’ istituzione e ordinamento dei tributi al Consiglio e la determinazione delle tariffe alla Giunta; questo è pacifico. Ma , in concreto, la dialettica tra i due organi relativi a questi due aspetti come avviene? Il consiglio delibera sui tributi tranne che sulla parte della definizione e modifica delle tariffe e aliquote giusto? E la Giunta con quale mezzo agisce sulla definizione e modifica delle tariffe e aliquote se non tramite propria delibera? Oppure tramite atto interno che invia al Consiglio che poi approva (con delibera) le aliquote e tariffe determinate dalla Giunta? E’ questo che non comprendo
Grazie

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Il TUEL è una legge come le altre … quindi eventuali leggi successive possono derogare (come ha fatto la norma IMU).

I due organi sono autonomi.

Per il TUEL il Consiglio adotta un atto che istituisce il tributo (es. si paghi la tassa sull’acqua … dico a caso)
La Giunta a seguire, con proprio autonomo atto, stabilisce che la tariffa è di 10 euro al litro ecc…

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Perfetto professore, gli esempi pratici son quelli che nei libri non ci sono.
Grazie

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Quindi la Giunta, in materia di tributi, non delibera più nulla ?