Demolizione parziale abusi: legittima la sanzione pecuniaria - LavoriPubblici

La Demolizione Parziale e la Sanzione Pecuniaria per Abusi Edilizi: Normativa e Giurisprudenza

CONTENUTO

La questione degli abusi edilizi è di rilevante importanza per i dipendenti della pubblica amministrazione e i concorsisti pubblici, poiché coinvolge la corretta applicazione delle norme e la gestione delle sanzioni. La demolizione parziale di opere abusive e la legittimità della sanzione pecuniaria sono regolati da specifiche disposizioni normative e dalla giurisprudenza.

Responsabilità e Sanzioni

  1. Responsabilità dei Responsabili Materiali: La responsabilità per gli abusi edilizi ricade sui soggetti che hanno materialmente realizzato l’opera. Il condominio, in quanto proprietario incolpevole, non può essere sanzionato pecuniariamente[1].

  2. Demolizione Parziale e Sanzione Pecuniaria: La semplice demolizione parziale non esonera i responsabili dall’applicazione della sanzione pecuniaria. Il TAR del Lazio ha stabilito che la rimozione parziale non soddisfa l’ordine di demolizione, poiché l’abuso deve essere valutato nella sua interezza[1][2].

Giurisprudenza e Norme

  1. Fase Esecutiva dell’Ordine di Demolizione: La sanzione pecuniaria può essere irrogata solo nella fase esecutiva dell’ordine di demolizione, come chiarito dalla sentenza n. 60 del 2 gennaio 2025 del TAR del Lazio[2].

  2. Valutazione dell’Abuso Edilizio: Gli abusi edilizi devono essere considerati in modo unitario, seguendo il principio che la valutazione deve essere complessiva e non frazionata[2].

Sanzione Pecuniaria in Sostituzione della Demolizione

In situazioni eccezionali, l’ordinanza di demolizione può essere sostituita da una sanzione pecuniaria, qualora un accertamento tecnico dimostri che la demolizione comprometterebbe parti legittimamente realizzate[4].

Calcolo della Sanzione

La sanzione pecuniaria è calcolata in base alla tipologia di abuso:

  • Ristrutturazione in Assenza o Totale Difformità: Per immobili residenziali, la sanzione è il doppio dell’aumento di valore derivante dalle opere; per immobili non residenziali, è pari al doppio dell’aumento di valore stabilito dall’Agenzia del Territorio[4].
  • Parziale Difformità: Per immobili residenziali, la sanzione è il doppio del costo di produzione della parte realizzata in difformità; per immobili non residenziali, è il doppio del valore venale determinato dall’Agenzia del Territorio[4].

CONCLUSIONI

In sintesi, la demolizione parziale non esclude l’applicazione della sanzione pecuniaria, che può essere irrogata solo nella fase esecutiva dell’ordine di demolizione. È fondamentale che la valutazione degli abusi edilizi sia complessiva e non frazionata, e in casi eccezionali, la sanzione pecuniaria può sostituire la demolizione.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, è cruciale comprendere le norme e la giurisprudenza relative agli abusi edilizi, poiché queste conoscenze influenzano la gestione delle pratiche edilizie e l’applicazione delle sanzioni. La corretta interpretazione delle norme evita contenziosi e garantisce una gestione efficace del territorio.

PAROLE CHIAVE

Abusi edilizi, demolizione parziale, sanzione pecuniaria, responsabilità, giurisprudenza, TAR del Lazio, normativa edilizia.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Legge 47/1985 (Disciplina dell’attività edilizia).
  2. D.P.R. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
  3. Sentenza TAR Lazio n. 60 del 2 gennaio 2025.

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