Dermopigmentazione in Toscana

Salve,
vi espongo i seguenti quesiti relativi ad un’attività di estetica che vorrebbe esercitare anche attività di dermopigmentazione (art. 44, c. 5, del dpgr 47/r/2007) in merito ai quali chiedo un vostro gradito parere:

  1. Il locale per l’esecuzione delle prestazioni deve essere separato con pareti a tutt’altezza dal locale polifunzionale (art. 47 e 48 del predetto dpgr)?
  2. Se sì, il locale per l’esecuzione delle prestazioni può essere impiegato anche per gli altri trattamenti estetici?
    Grazie.