E’ possibile in fase di autorizzazione al subappalto derogare al CSA modificando gli importi dei SAL previsti per i pagamenti in acconto nei confronti del subappaltatore?
Grazie
E’ possibile in fase di autorizzazione al subappalto derogare al CSA modificando gli importi dei SAL previsti per i pagamenti in acconto nei confronti del subappaltatore?
Grazie
Il tema della deroga al Certificato di Stato di Avanzamento Lavori (CSA) per la modifica dell’importo del SAL nei confronti del subappaltatore è di grande rilevanza nel contesto dei contratti pubblici. Secondo il D.Lgs 36/2023, che ha riformato il Codice dei Contratti Pubblici, è possibile applicare la deroga prevista dall’art. 106, lett. e), D.Lgs 50/2016. Questa norma, sebbene faccia riferimento alla normativa previgente, è ancora attuale e applicabile.
La deroga consente di effettuare adeguamenti contrattuali sopravvenuti, come l’applicazione di un nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL). In pratica, ciò significa che se ci sono cambiamenti nelle condizioni contrattuali che giustificano una revisione dell’offerta iniziale del subappaltatore, questa può essere effettuata per allineare l’importo a quello dell’aggiudicatario.
È fondamentale che tali modifiche siano effettuate previa rimborso e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, come stabilito dall’art. 14, c. 1-bis, D.L. 25/2025 s.m.i.. Non sono previsti divieti specifici in merito ai risultati di tali modifiche, ma è consigliabile effettuare una verifica della SOA (Società Organismo di Attestazione) e del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) per gli enti locali, per garantire la conformità alle normative vigenti.
La possibilità di derogare al CSA per modificare l’importo del SAL verso i subappaltatori rappresenta un’importante opportunità per le amministrazioni pubbliche e i soggetti coinvolti nei contratti pubblici. Tuttavia, è essenziale seguire le procedure corrette e rispettare le normative per evitare problematiche legate alla finanza pubblica.
Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, comprendere le norme relative alla deroga del CSA è cruciale. Queste conoscenze possono influenzare le decisioni operative e strategiche all’interno delle amministrazioni, contribuendo a una gestione più efficiente dei contratti pubblici. Inoltre, la familiarità con le normative e le procedure di adeguamento contrattuale è un valore aggiunto per chi aspira a ruoli di responsabilità nella pubblica amministrazione.
Deroga, CSA, SAL, subappaltatore, D.Lgs 36/2023, D.Lgs 50/2016, CCNL, finanza pubblica, SOA, PIAO.

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In linea generale, la risposta è sì: è possibile prevedere per il subappaltatore condizioni di pagamento (e quindi soglie di SAL) diverse e più favorevoli rispetto a quelle stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto (CSA) per l’appaltatore principale.
Questa deroga è ormai ampiamente accettata dalla prassi amministrativa e supportata dalla giurisprudenza, purché finalizzata alla tutela del subappaltatore (spesso considerato la “parte debole” del rapporto).
L’autorizzazione al subappalto non impone un’identità assoluta tra il contratto principale e il subcontratto per quanto riguarda le modalità finanziarie. Ecco i motivi principali:
Affinché la deroga sia valida e operativa, devono essere rispettati alcuni passaggi critici:
| Caratteristica | Contratto Principale (CSA) | Contratto di Subappalto |
|---|---|---|
| Soglia SAL | Spesso elevata (es. 10-15% dell’importo totale) | Può essere ridotta o basata su scadenze temporali |
| Finalità | Gestione finanziaria dell’opera complessa | Tutela della liquidità della piccola impresa |
| Requisito | Maturazione del credito complessivo | Verifica effettiva delle lavorazioni del subappaltatore |
[!IMPORTANT]
Se la Stazione Appaltante procede con pagamenti diretti in deroga al CSA, deve assicurarsi che l’importo liquidato al subappaltatore venga decurtato dal successivo certificato di pagamento emesso a favore dell’appaltatore principale, per evitare doppi pagamenti o superamento delle somme stanziate.