Buongiorno,
un salone di estetista di piccole dimensioni, vorrebbe poter derogare alla rampa di accessibilità per handicap all’ingresso (all’esterno non è possibile realizzarla in quanto presente marciapiede pubblico e all’interno occuperebbe praticamente mezza stanza), utilizzando un pulsante a chiamata che il disabile suonerebbe all’occorrenza, così da essere aiutato a salire sullo scalino di accesso al locale.
E’ possibile? deve essere chiesta deroga scritta all’edilizia oppure si può dichiarare nella scia di avvio attività? Il resto del locale è visitabile.
Grazie
Poni la questione come se fosse non risolvibile. In verità, la materia è regolata da normativa statale che si pone in modo sovraordinato e trasversale, alle varie normative di dettaglio. Quindi, al di là di casi particolari, la normativa sull’abbattimento delle barriere (vedi legge 13/89 e DM 236/89) si applica:
1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;
3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto;
4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.
Le stesse prescrizioni si applicherebbero anche al caso di un cambio destinazione uso. Su questo ultimo punto vedi l’art. 24, comma 6 della legge n. 104/1992.
In sintesi, senza ristrutturazione o cambio d’uso a monte, il locale non si può dichiarare inagibile. Vedi, ad esempio, il caso degli esercizi commerciali nei centri storici che, finché mantengono l’uso commerciale, possono continuare o ospitare botteghe o bar senza rampe.
Detto questo, la soluzione che proproni, anche acquistando attreezzatura specifica, può assolvere alla necessità