Destinazione d'uso hotel con ristorante - Toscana

Buongiorno.
Siamo in Toscana.
Si tratta di attività di albergo con esercizio di somministrazione.
L’hotel vorrebbe separare la gestione del ristorante, affidando l’esercizio di somministrazione ad un’altra ditta, che aprirebbe anche ad ospiti esterni.
La destinazione della struttura, totale, è quella di albergo (catastale D).
E’ possibile avviare un’attività di somministrazione separatamente da quella ricettiva con questa destinazione d’uso?
Grazie

La legge regionale (LR 86/2016) afferma che è sempre ammesso l’esercizio della ristorazione ANCHE aperta al pubblico all’interno dell’attività alberghiera (un po’ come già avveniva con l’agriturismo), pur nel rispetto della legge sul commercio. La LR 62/2018, in modo coordinato, prevede la fattispecie all’art. 53 (le vecchie tipologia “c”): SCIA senza requisiti strutturali di qualità. In pratica, un’attività sempre ammessa se appoggiata all’attività cui afferisce (come, ad esempio, il bar delle discoteche). Evidentemente, la destinazione d’uso è bypassata in quanto attività a servizio di quella principale (come il bar del palazzetto dello sport, per fare un altro esempio)

Se l’attività, nei fatti, resta quella, il fatto che il “ramo” venga dato in gestione, nulla aggiunge o nulla toglie alla fattispecie.

Al contrario, se il ristorante diventasse un’ipotesi completamente avulsa dal resto e con ingresso indipendente, tanto che i clienti dell’albergo sarebbero trattati come normali avventori esterni, allora si porrebbe il problema e la SCIA non sarebbe più ex art. 53 ma ex art. 50 (potendo essere anche un’autorizzazione a determinate condizioni). In quest’ultimo caso, la destinazione d’uso dovrebbe essere commerciale. Detto questo, sul punto, però, il comune ha margine di discrezionalità. Le funzioni fondamentali previste dalla legge sono:

a) residenziale;

a-bis) turistico-ricettiva;

b) produttiva e direzionale;

c) commerciale;

d) rurale.

Per il resto è il comune, secondo le previsioni urbanistiche (di area) ed edilizie (funzioni del singolo fabbricato) a declinare “cosa” – “dove”. Non si può rispondere in modo generale e stratto.

Inoltre, in Toscana, vedi l’art. 99 della legge 65/2014

Ringrazio per la risposta