Un immobile per il quale viene avviata l’attività di locazione turistica, può avere destinazione d’uso turistico ricettiva (cat. D/2)? O deve avere una destinazione d’uso di civile abitazione e quindi rientrare nelle categorie A?
Grazie
Sicuramente l’immobile deve avere i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione.
Detto questo, l’art. 13-ter del DL n. 145/2023 indica che il CIN è assegnato alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi di cui al DL 50/2017.
Sicuramente, quindi, è legittima la funzione residenziale. Il comune, però, potrebbe ammettere, in certi casi, la funzione ricettiva qualora i requisiti strutturali e igienico-sanitari dei fabbricati siano quelli della civile abitazione (casi particolari). In genere non è ammessa.
SI tratta di contratti ai fini abitativi brevi e quindi vada sé che la funzione debba essere quella residenziale