Buongiorno
L’articolo 41 comma 3 del nuovo testo unico del Turismo LRT 61/2024 consente l’esercizio delle attività di strutture ricettive extralberghiere in forma imprenditoriale solo in immobili con destinazione d’uso turistico-ricettiva, ai fini urbanistici.
L’articolo 144 comma 3 prevede che le disposizioni dell’articolo 41 comma 3 si applicano a fa data dal 1° luglio 2026 e pertanto fino a quella data le abitazioni utilizzate come strutture ricettive extralberghiere possono avere entrambe le destinazioni, civile abitazione e turistico ricettiva.
Quello che non mi è chiaro è se la decorrenza del 1° luglio 2026 è un termine di “adeguamento” per le strutture che ad oggi sono in esercizio o vale anche per le nuove attività che presentano le SCIA di avvio successivamente all’entrata in vigore della nuova normativa regionale.
Grazie