Nell’ambito dell’organizzazione dellEnte e della sua discrezionalità credo che il ragionamento sia il seguente:
1.dopo l’indagine di mercato viene individuato l’operatore economico con cui negoziare la prestazione in sede di trattativa diretta e l’Ente dà atto del procedimento con cui è giunto all’individuazione dell o.e. per poi disporre di trattare le condizioni del contratto
2. Quindi espleta la trattativa diretta
3. Redige un altra determina di affidamento
Lart. 32, comma 2, secondo capoverso, del Codice, limitatamente all’affidamento diretto e affidamento diretto mediato, parlando espressamente di determina a contrarre che contiene, tra l’altro, il Fornitore, fa intendere che il procedimento di scelta si è concluso definitivamente. Non ha fondamento giuridico la doppia determina, anche perché è tutto in capo al Rup, senza necessità che questi sia “autorizzato” con la prima determina a trattare con l’operatore che ha scelto.
Lo individua a seguito dell’indagine di mercato, fa la trattativa diretta e infine la determina a contrarre semplificata ex art. 32, comma 2, secondo capoverso, del Codice.
Saluti