Buonasera,
per gli affidamenti diretti sotto i 40.000,00 euro è più corretto procedere ex art.36 comma 2 lettera A o ex legge 120/2020, art. 1, comma 2, lettera A? La principale differenza credo risieda nel termine perentorio di aggiudicazione/individuazione del contraente individuato dalla legge 120/2020. La stazione appaltante può scegliere tra le due?
Grazie
Giorgio
L’art. 36 è derogato transitoriamente dalla legge 120/2020 da ultimo modificata dalla LEGGE 108/2021. Io direi di scrivere nella determina l’art. 1 co. 2 legge 120/2020, sostituito dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021:
2. Fermo quanto previsto dagli [articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016], le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’[articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016] secondo le seguenti modalità:
- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’[articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50], e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.*
In base a due recenti Pareri del MIT sembra che la S.A. dovrebbe optare per la Semplificazione, la quale, tuttavia, deroga il Codice e non lo abroga, per cui, motivando, la SA può scegliere di applicare anche il Codice.
Tuttavia, stante i suddetti Pareri è più opportuno utilizzare la Legge 120/2020, modificata dal DL 77/2021, conv nella legge 108/2021, art. 51.
La differenza non risiede soltanto nel termine per giungere all’aggiudicazione definitiva, ma le differenze sono anche altre, tra cui, almeno nel sottosoglia, la possibilità prevista dall’art. 8, comma 1, i poter procedere all’affidamento in via d’urgenza anche nelle more della verifica dei requisiti.
Cordiali saluti