Buongiorno Sara,
la legge statale stabilisce, per ciascuna fattispecie, l’aliquota dell’IMU in una misura “standard” che può essere modificata dal comune, in aumento o in diminuzione, entro i margini di manovrabilità stabiliti dalla stessa legge.
A tal fine, il comune determina le aliquote dell’IMU con delibera del Consiglio comunale, che a pena di inapplicabilità deve essere:
- approvata entro il termine per l’adozione del bilancio di previsione dell’anno di riferimento, fissato al 31 dicembre dell’anno precedente dall’art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), ma generalmente differito con disposizione di legge o decreto del Ministro dell’interno [art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006];
- pubblicata sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento [art. 1, commi 762 e 767, della legge n. 160 del 2019].
Le aliquote stabilite dalla legge per ciascuna fattispecie e i relativi margini di manovrabilità da parte dei comuni sono riportati nella seguente tabella (disponibile anche in formato pdf).
E ancora in merito alla competenze Le segnalo quanto segue:
Dal DL 201/2011 in avanti, la competenza per l’adozione non solo dei regolamenti ma anche delle delibere di aliquote e tariffe, è stata ascritta al Consiglio comunale (IMU – TARI e ancor prima Addizionale comunale IRPEF), residuando alla Giunta comunale solamente le tariffe dei tributi minori, compresa l’imposta di soggiorno. Ciò comporta che ogni decisione di sospensione o azzeramento o riduzione, va adottata dall’organo che ha approvato il medesimo atto tariffario, a nulla rilevando buone intenzioni collettive. La Giunta, ad esempio, non può pensare di sospendere l’applicazione dell’imposta di soggiorno in violazione delle norme regolamentari, né può pensare di azzerare le tariffe sterilizzando così il regolamento.
Le auguro una buona giornata, Cinzia