Determinazione della durata del periodo di interdizione art. 2-bis D.L. 116/2025

L’art. 2-bis del Decreto legge 08/08/2025, n. 116 (articolo inserito dalla legge di conversione 3 ottobre 2025, n. 147) al comma 1 dispone che “Le persone condannate con sentenza definitiva per uno dei delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale non possono ottenere, per un periodo non inferiore ad un anno né superiore a cinque anni:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l’esercizio di attività imprenditoriali;
c) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l’esercizio del commercio all’ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all’ingrosso;
d) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell’Unione europea, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.”.

Quali sono i criteri per la determinazione della durata del periodo di interdizione da 1 a 5 anni?

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Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La determinazione della durata del periodo di interdizione da 1 a 5 anni, come previsto dall’art. 2-bis del Decreto legge 08/08/2025, n. 116, inserito dalla legge di conversione 3 ottobre 2025, n. 147, dipende generalmente da una serie di criteri che il giudice può considerare al momento della sentenza. Questi criteri possono includere:

  1. La gravità del reato commesso: La durata dell’interdizione può essere influenzata dalla gravità del reato, con reati considerati più gravi che portano a periodi di interdizione più lunghi.
  2. Le circostanze del reato: Elementi specifici del caso, come l’uso della violenza, il danno causato alla pubblica amministrazione o alla collettività, e la premeditazione, possono influenzare la durata dell’interdizione.
  3. I precedenti penali del condannato: La presenza di precedenti penali, in particolare per reati simili, può portare a un aumento della durata dell’interdizione.
  4. La condotta del condannato dopo il reato: La collaborazione con le autorità, il pentimento e la riparazione del danno possono essere considerati fattori attenuanti che influenzano la durata dell’interdizione verso il minimo previsto.
  5. Le esigenze di prevenzione: La necessità di prevenire la commissione di ulteriori reati può influenzare la durata dell’interdizione, con periodi più lunghi imposti per scoraggiare il condannato e altri dall’implicarsi in attività illecite.

Esempio concreto: Se un imprenditore viene condannato definitivamente per un reato di corruzione aggravata (art. 452-quater del codice penale), con significativi danni alla pubblica amministrazione e alla fiducia pubblica, e ha precedenti penali per reati simili, il giudice potrebbe determinare un periodo di interdizione vicino al massimo di 5 anni, considerando la gravità del reato, le circostanze aggravanti e la necessità di prevenzione.

Conclusione sintetica: La durata del periodo di interdizione da 1 a 5 anni è determinata da una valutazione caso per caso, basata su criteri quali la gravità del reato, le circostanze del reato, i precedenti penali, la condotta post-reato e le esigenze di prevenzione. Questa flessibilità consente al giudice di adeguare la sanzione alle specificità del caso.

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Rientrano nella categoria delle “pene accessorie” previste dal codice penale. I criteri per la loro quantificazione dovrebbero essere sempre quelli: artt. 37, 132 e 133 del codice penale.

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L’art. 452-quater del codice penale è relativo al delitto di “disastro ambientale”…

D’altronde, tutti i reati citati dall’art. 2-bis del D.L. 8 agosto 2025, n. 116, rientrano nella categoria dei delitti contro l’ambiente.