Le istituzioni scolastiche, nell’osservanza delle disposizioni
vigenti in materia, possono accettare donazioni, legati ed eredita’
anche assoggettate a disposizioni modali, a condizione che le
finalita’ indicate dal donante, dal legatario o dal de cuius non
siano in contrasto con le finalita’ istituzionali. Qualora i predetti
atti di liberalita’ implichino la partecipazione a societa’ di
persone e societa’ di capitali non costituenti associazioni,
fondazioni o consorzi, anche nella forma di societa’ a
responsabilita’ limitata o accordi di rete ai sensi del comma 2, le
istituzioni scolastiche provvedono a dismettere le partecipazioni
medesime, nel rispetto della normativa vigente in materia.
E’ possibile avere una spiegazione di questo articolo?
Perché gli istituti scolastici possono accettare donazioni, eredità e legati senza nessun obbligo di autorizzazione di organi dello Stato né di versamento di successione?
Grazie