Buona giornata,
ho visto che alcuni bandi di concorso chiedono di dichiarare sul portale INPA l’idoneità psicofisica ed attitudinale all’impiego.
E’ legittimo?
OK, se poi il vincitore non dovesse risultare tale alla visita, NON verrà assunto, ma è possibile farlo dichiarare?
Potrebbe pensare di esserlo e poi alla visita NON viene dichiarato tale.
L’autocertificazione di uno stato di salute violerebbe l’articolo 49 comma 1 DPR 445 del 2000
“I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore”
È legittimo che i bandi di concorso chiedano ai candidati di dichiarare il possesso del requisito generico di idoneità psicofisica e attitudinale all’impiego al momento della domanda (come avviene sul portale INPA).
Idoneità e Dichiarazione Sostitutiva
Natura della Dichiarazione
La dichiarazione richiesta sul portale INPA (o nel modulo di domanda) non è un certificato medico, ma una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 445/2000.
Non viola l’Art. 49, comma 1, DPR 445/2000: L’articolo 49 stabilisce che i certificati medici e sanitari non possono essere sostituiti da altro documento (cioè dall’autocertificazione) se richiesti per attestare uno stato di salute (Risultati 2.1, 2.4, 2.8, 2.9).
Tuttavia, nella fase di domanda di concorso, la Pubblica Amministrazione richiede al candidato di dichiarare il possesso di tutti i requisiti generici previsti per l’accesso al pubblico impiego (cittadinanza, età, godimento dei diritti civili e politici, ecc.), tra cui l’idoneità psicofisica (Risultati 1.4, 1.6, 1.8).
Questa dichiarazione è la manifestazione della volontà del candidato di affermare di essere in possesso del requisito, sotto la propria responsabilità, in un momento in cui l’accertamento medico non è ancora dovuto.
Accertamento Definitivo
La dichiarazione del candidato ha natura provvisoria e di mera ammissione con riserva:
La verifica effettiva e definitiva dell’idoneità psicofisica all’impiego avviene in un momento successivo, dopo l’aggiudicazione del concorso e prima dell’assunzione, ad opera del Medico Competente dell’Amministrazione, in conformità con il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) e le specifiche norme concorsuali (Risultati 1.2, 1.6, 1.8).
L’Amministrazione, con la dichiarazione sul bando, si riserva di sottoporre il vincitore alla visita medica, e in caso di esito negativo, di non procedere all’assunzione o di risolvere il rapporto di lavoro se già instaurato (Risultati 1.4, 1.6).
Conseguenze della Falsa Dichiarazione
Se il candidato dichiara di essere idoneo, ma in seguito la visita medica accerta l’inidoneità, non si ha solo la mancata assunzione o la decadenza dal rapporto.
In caso di dichiarazioni mendaci, false o non veritiere rese nella domanda di concorso, si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, oltre all’esclusione dalla selezione o alla risoluzione del rapporto di lavoro (Risultati 1.4, 1.6, 1.8).
In sintesi, la dichiarazione sul portale è un’autocertificazione del requisito generale di idoneità per l’ammissione al concorso, non sostituisce il certificato medico, la cui produzione o l’accertamento sono rimandati alla fase successiva alla vittoria del concorso.
Ma come si fà ad autocertificare qualcosa di cui non si può avere certezza?
Ad esempio, per un concorso per operaio, Tizio dichiara di essere idoneo e poi alla visita emerge un problema cardiaco di cui non era a conoscenza…