Dichiarazione di ospitalità

La dichiarazione di ospitalità, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs n. 286/1998, effettuata per l’alloggio ad un cittadino extracomunitario deve essere ripetuta se lo stesso straniero affitta un negozio per attività commerciale? Grazie

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La dichiarazione di ospitalità, come previsto dall’art. 7 del d.lgs n. 286/1998 (Testo Unico sull’immigrazione), è un obbligo che grava su chiunque alloggi presso la propria abitazione un cittadino straniero o apolide, sia esso entrato nel territorio dello Stato con o senza visto. Questa dichiarazione deve essere presentata alla questura competente per territorio entro 48 ore dall’arrivo dell’ospite.

Teoria generale del diritto / Premessa generale:
La normativa sull’immigrazione in Italia prevede una serie di obblighi sia per i cittadini stranieri che per coloro che li ospitano, al fine di garantire un controllo efficace sui flussi migratori e sulla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale.

Norme relative alla teoria:

  • Art. 7 del d.lgs n. 286/1998: regola l’obbligo di dichiarazione di ospitalità per i cittadini stranieri ospitati.

Esempio concreto:
Se un cittadino extracomunitario viene ospitato in un’abitazione privata, il padrone di casa deve effettuare la dichiarazione di ospitalità presso la questura. Se successivamente lo stesso straniero decide di affittare un negozio per avviare un’attività commerciale, questo non richiede una nuova dichiarazione di ospitalità, in quanto l’obbligo riguarda specificamente l’alloggio presso abitazioni private e non l’attività commerciale o l’affitto di locali commerciali.

Conclusione sintetica:
La dichiarazione di ospitalità prevista dall’art. 7 del d.lgs n. 286/1998 non deve essere ripetuta nel caso in cui lo stesso cittadino extracomunitario affitti un negozio per attività commerciale, in quanto l’obbligo riguarda esclusivamente l’alloggio in ambito residenziale.

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Bibliografia:

  • Testo Unico sull’immigrazione (d.lgs n. 286/1998): Normattiva