Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e disponibilità economiche presso istituti di credito

La liquidità giacenti presso istituti di credito, essendo fatti oggettivamente verificabili, devono essere attestate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e la pubblica amministrazione non può chiedere al soggetto, ad esempio, che all’istanza venga allegata la documentazione bancaria per le verifiche istruttorie: è corretto?

Qualora si richieda al soggetto la dichiarazione sostitutiva sulle sue disponibilità economiche giacenti presso istituti di credito, La P.A. accoglie l’istanza e, dopo, esercitando i controlli, chiede agli istituti di credito gli estratti conto?

Considerato che per i privati non sussiste l’obbligo di risposta alla richiesta di controllo sancito dal dpr 445/2000, obbligo che, invece, è solo a carico delle amministrazioni pubbliche, la P.A deve chiedere gli estratti conti prima all’istituto di credito e, solo se quest’ultimo non risponde, al soggetto interessato?

Se, per valutare una situazione familiare difficoltà economica, vengono richieste dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà che attestino anche disponibilità economiche degli altri componenti del nucleo familiare, la P.A. può esercitare d’ufficio controlli anche sui conti correnti dei familiari dell’istante? Come?

Visto che i familiari del soggetto che presenta istanza non sono parti del procedimento, la P.A. può chiedere ai familiari o ai loro istituti di credito gli estratti conti i per esercitare i controlli sulle dichiarazioni rese da familiare?

Se la risposta è no, allora la P.A. Deve chiedere la documentazione bancaria solo alla parte istante?

Grazie a tutti quelli che interverranno su questi temi spinosi.

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

Per rispondere a queste domande, è importante partire dalla teoria generale del diritto in materia di dichiarazioni sostitutive e controlli da parte della pubblica amministrazione (P.A.). La normativa di riferimento è il DPR 445/2000, che disciplina l’uso delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà.

  1. Dichiarazioni sostitutive e documentazione bancaria: Il DPR 445/2000 prevede che le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà possano essere utilizzate per attestare fatti, stati e qualità personali che sono alla diretta conoscenza dell’interessato. Tuttavia, la P.A. ha il diritto di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, anche richiedendo documentazione aggiuntiva se ritenuto necessario.

  2. Controlli sui conti correnti: La P.A. può esercitare controlli sulle dichiarazioni rese, ma deve rispettare la normativa sulla privacy e il trattamento dei dati personali (GDPR e normativa nazionale). Per accedere a informazioni dettagliate come gli estratti conto, la P.A. deve avere basi legali specifiche che giustifichino tale richiesta, come norme che prevedono espressamente questa possibilità in determinati procedimenti.

  3. Richiesta di documentazione a istituti di credito e privati: Gli istituti di credito sono soggetti a obblighi di riservatezza e al GDPR, quindi non possono fornire informazioni sui conti correnti senza una base legale che lo consenta. La P.A. può richiedere informazioni direttamente al soggetto interessato o, in casi specifici previsti dalla legge, agli istituti di credito.

  4. Controlli sui familiari dell’istante: La P.A. può richiedere dichiarazioni sostitutive che riguardano anche i familiari dell’istante se ciò è rilevante per la valutazione del caso (ad esempio, per l’assegnazione di benefici economici basati sulla situazione economica del nucleo familiare). Tuttavia, i controlli diretti sui conti correnti dei familiari richiedono una base legale che autorizzi esplicitamente tali azioni.

  5. Conclusione: La P.A. deve basarsi sulle dichiarazioni sostitutive fornite dai cittadini, esercitando i controlli nel rispetto della normativa vigente. La richiesta di documentazione bancaria deve essere giustificata da specifiche disposizioni legali che autorizzino tali controlli.

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Bibliografia e link utili: