Differenza dell'esecuzione in via d'urgenza

Salve IA, qual è la differenza dell’esecuzione in via d’urgenza nell art. 8, co. 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020 e nell’art. 17, co. 9 del D. Lgs. n. 36/2023?

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Per comprendere la differenza tra l’esecuzione in via d’urgenza come previsto dall’art. 8, co. 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020 e dall’art. 17, co. 9 del D. Lgs. n. 36/2023, è importante iniziare con una premessa generale sul concetto di esecuzione in via d’urgenza nel contesto degli appalti pubblici.

Teoria generale del diritto sugli appalti pubblici:
L’esecuzione in via d’urgenza negli appalti pubblici è una disposizione che permette alle amministrazioni di accelerare le procedure di affidamento e realizzazione di lavori, servizi o forniture in situazioni in cui vi sia la necessità di intervenire rapidamente, ad esempio per motivi di protezione civile, emergenze sanitarie, o altre situazioni di urgenza.

Norme relative alla teoria:

  1. D.L. n. 76/2020, art. 8, co. 1, lett. a): Questa disposizione faceva parte di un decreto-legge noto come “Decreto Semplificazioni”, che introduceva misure per accelerare la realizzazione di lavori pubblici. In particolare, l’art. 8 consentiva l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in via d’urgenza per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, semplificando le procedure di affidamento.

  2. D. Lgs. n. 36/2023, art. 17, co. 9: Questo articolo si inserisce nel contesto del nuovo codice degli appalti e disciplina le procedure di esecuzione in via d’urgenza in maniera più strutturata e dettagliata, con l’obiettivo di rendere le procedure di affidamento più flessibili ma al contempo garantendo trasparenza e concorrenza, anche al di fuori di contesti emergenziali specifici come quello della pandemia.

Esempi concreti:

  • Nel caso del D.L. n. 76/2020, l’esecuzione in via d’urgenza poteva essere applicata specificamente per far fronte alle necessità emergenti dalla pandemia di COVID-19, come la costruzione di strutture sanitarie temporanee.
  • Con il D. Lgs. n. 36/2023, l’approccio all’esecuzione in via d’urgenza è più generale e può essere applicato in una varietà di contesti in cui si renda necessario un intervento rapido, non limitandosi a una specifica emergenza sanitaria.

Conclusione sintetica:
La principale differenza tra le due disposizioni risiede nel contesto di applicazione e nella portata delle stesse: mentre l’art. 8 del D.L. n. 76/2020 era focalizzato sull’emergenza COVID-19, l’art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023 fornisce un quadro più ampio e strutturato per l’esecuzione in via d’urgenza degli appalti pubblici, applicabile in una varietà di situazioni di urgenza.

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Bibliografia e link utili: