Differenza tra affidamento diretto e negoziata senza bando

Buon pomeriggio,

Quale è la differenza tra l’affidamento diretto e la procedura negoziata senza bando?

Grazie @Simone.Chiarelli

La differenza sostanziale tra l’affidamento diretto e la procedura negoziata senza bando risiede nella natura giuridica dell’istituto: il primo non è una procedura di gara ma un’assegnazione informale e discrezionale, mentre la seconda è una vera e propria procedura competitiva di gara.

Nel Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), le due modalità si distinguono per i seguenti profili fondamentali:

Elemento di confronto Affidamento Diretto (art. 50, c. 1, lett. a-b) Procedura Negoziata senza bando (art. 50, c. 1, lett. c-e)
Natura giuridica Non è una gara. È una scelta discrezionale della Stazione Appaltante. È una procedura di gara informale e negoziata.
Soglie economiche

• Lavori: $< 150.000$ €

• Servizi/Forniture: $< 140.000$ €
• Lavori: $\ge 150.000$ € e $< 1.000.000$ € (min. 5 OE) o $< 5.382.000$ € (min. 10 OE)

• Servizi/Forniture: $\ge 140.000$ € fino alle soglie UE (min. 5 OE)

Consultazione di più OE Non richiesta obbligatoriamente (può avvenire anche a operatore singolo o previa richiesta informale di preventivi). Obbligatoria per legge tramite consultazione di elenchi o indagini di mercato (invito rivolto a 5 o 10 OE).
Criterio di aggiudicazione Non c’è un criterio rigido di aggiudicazione o graduatoria formativa vincolante. Si basa sulla valutazione di idoneità del RUP. Richiede criteri predeterminati (OEPV o minor prezzo) con stesura di una vera graduatoria finale.
Principio di rotazione Si applica tra affidamenti consecutivi per contratti dello stesso settore merceologico/categoria. Si applica sugli inviti: chi ha ottenuto il precedente affidamento non può essere invitato.

I punti chiave da considerare:

  • Il “preventivo” non crea gara: La richiesta preliminare di più preventivi nell’affidamento diretto (c.d. affidamento “procedimentalizzato”) non trasforma l’atto in una procedura concorsuale. Trattandosi di meri preventivi e non di offerte formali di gara, non si applica la disciplina tipica delle gare pubbliche (es. commissione giudicatrice, meccanismi rigidi dell’anomalia dell’offerta).

  • Eccezioni sopra soglia per la negoziata: La procedura negoziata senza bando può essere utilizzata anche sopra le soglie europee in casi di assoluta ed eccezionale necessità (art. 76 D.Lgs. 36/2023), come per ragioni di estrema urgenza, beni infungibili o quando una precedente gara sia andata deserta. L’affidamento diretto, al contrario, resta strettamente circoscritto entro le soglie dell’art. 50.