Differenza tra subingresso e nuova attività

Al SUAP del comune (Regione Veneto) arriva una pratica di subingresso per un’attività commerciale sita all’interno di un parco commerciale.
L’attività commerciale precedente (negozio di scarpe) invia pratica di cessazione, la società immobiliare proprietaria dei muri invia una pratica di subingresso e, dopo alcuni giorni, una nuova attività commerciale di tutt’altro settore merceologico invia una pratica di subingresso.
A nostro modo di vedere in questo caso non dovrebbe trattarsi di subingresso ma di nuova attività con conseguente differenza nel computo dei diritti di istruttoria.
Si chiede un parere a riguardo.
Grazie in anticipo

Bisogna vedere nei dettagli. Tecnicamente si ha il c.d. subingresso amministrativo a fronte di un trasferimento di azienda. Il trasferimento di azienda può avvenire secondo vari presupposti: vendita, affitto, donazione, conferimento, mortis causa, ecc… Ai sensi dell’art. 2556 CC, per le imprese registrate (nel modo SUAP tutte), i contratti di trasferimento devono avere la forma dell’atto pubblico: occorre un notaio.

Quindi, a meno di specifiche disposizioni regionali, l’avvicendamento di operatori all’interno dello stesso immobile senza rilevare contratti di trasferimento di azienda, non è qualificabile con il subingresso. Se la società proprietaria ha stipulato con l’esercente un mero contratto di locazione immobiliare, non si tratta di subingresso.

Per concludere, affinché, ricorra un’ipotesi di trasferimento di azienda è indispensabile che i beni oggetto del trasferimento consistano proprio in un qualcosa che aderisca alla definizione di azienda ovvero un insieme finalizzato ex ante all’esercizio dell’attività di impresa, di per sé idoneo a consentire l’avvio o la continuazione di quella determinata attività (Cass. 9 ottobre 2009, n. 21481).

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