Diffida per Sala del commiato non conforme - LOMBARDIA

Buongiorno,
la Sala del Commiato aperta nel nostro Comune (Lombardia) nel 2021 risulta non essere conforme successivamente al sopralluogo ATS che ne stila un verbale negativo indirizzando il Comune ad una diffida alla prosecuzione dell’attività fino all’adeguamento “strutturale” (locali e aereazione).
Chiedo supporto (e se ne avete un modello da voi utilizzato se già vi è capitata una situazione simile) per impostare la comunicazione di diffida contenente anche la parte relativa alle sanzioni.
Un altro dubbio da sciogliere però è quello relativo al fatto se sia invece un’ordinanza sindacale a doverlo imporre…

Innanzitutto si tratta di capire se la “non conformità” evidenziata da ATS a seguito del sopralluogo ha effetti sulla SCIA (qualora sia stata avviata con SCIA), in particolare in presenza di dichiarazioni non veritiere.

Oppure se la “non conformità” è legata al mancato adeguamento al Regolamento regionale 4/2022 (successivo all’avvio). In tal caso si applica l’art. 70 bis c. 6 della L.R. 33/2009 che dispone che “Il comune territorialmente competente vigila sull’attività di cui al presente articolo avvalendosi dell’ATS per gli aspetti igienico-sanitari”.

A mio avviso va bene anche un atto tempestivo del dirigente, ma per questo aspetto ti rimando agli esperti.

In effetti non aveva già i requisiti minimi strutturali dettati dal dpr 14.01.1997 quindi già a livello di scia ed in particolare un unico locale e non due per osservazione salme e preparazione del personale e assenza di un locale deposito e impianto trattamento aria.
Il sopralluogo di ATS non era mai stato effettuato precedentemente.

Se l’organo di controllo (ASL) ha contestato la violazione di cui all’art. 77, comma 1, lett. e) della L.R. 33/2009 (svolgimento dell’attività funebre in mancanza dei requisiti richiesti), deve essere disposto il divieto di prosecuzione dell’attività. Lo prevede il comma 2 del medesimo articolo.

A mio parere, l’atto conseguente è un’ordinanza.

Attenzione, però, perché le sale del commiato realizzate prima dell’entrata in vigore del R.R. 4/2022 potevano continuare la loro attività se erano in regola con la disciplina regionale precedente, a meno che non siano intervenute modifiche strutturali e/o funzionali successive all’entrata in vigore del Regolamento.
Se nel caso specifico – come pare – non era così, la preesistente irregolarità deve essere ben documentata.

Buongiorno scrivo di nuovo per chiedere il vostro aiuto.
Alla Sala del Commiato non conforme è stata vietata l’attività in attesa di adeguamento ai requisiti strutturali del Regolamento d’Igiene valido al 2021 (ampliato poi nel 2022), anno dell’apertura, con un provvedimento della Responsabile del Suap. In quell’atto veniva chiesta la presentazione di una nuova scia.
Ad oggi viene chiesto dall’impresa soggetta all’adeguamento un annullamento dell’atto che non implichi la presentazione della scia ma solo l’adeguamento richiesto che li porterebbe in effetti alla sola situazione del 2021 e non anche a quella del 2022.
Nell’intenzione di effettuare ciò vi chiedo secondo voi a livello amministrativo quale sia l’atto migliore affinchè venga specificato quanto descritto e ritenuto valido solo l’adeguamento ai requisiti del momento dell’apertura (rettifica? annullamento e riemissione?..)
Grazie

La tua spiegazione è un po’ confusa, ma non mi pare che la procedura che proponi sia corretta…

Gli adeguamenti prescritti dal R.R. 4/2022 non si applicavano alle sale del commiato esistenti alla data della sua entrata in vigore (17/6/2022).

In linea generale, però, per quanto riguarda eventuali deroghe per attività definite come “esistenti ad una certa data” la giurisprudenza amministrativa ha solitamente ritenuto che a quella data l’attività doveva essere non solo funzionante, ma anche in regola con eventuali titoli abilitativi richiesti (cioè “autorizzata”) e che quindi la deroga era giustificata per ragioni di tutela dell’affidamento riposto nella validità dell’autorizzazione ottenuta.

Una SCIA, per essere valida, presuppone la conformità dei requisiti richiesti; se questa conformità non c’era nemmeno al momento di presentazione della SCIA, la stessa – oltre che contenere false dichiarazioni – non poteva ritenersi valida.
Quindi, se ho capito bene quello che è successo, nel caso in esame la SCIA che era stata presentata nel 2021 non poteva ritenersi valida e – a mio giudizio – la società non può oggi chiedere di rientrare nella deroga agli adeguamenti richiesti dal R.R. 4/2022.
Non può, cioè, chiedere oggi di “sanare” la vicenda adeguandosi unicamente ai requisiti che avrebbe dovuto avere (e non aveva) nel 2021.

Mi rendo conto che la cosa è un po’ complessa… Credo sia opportuno che, in ogni caso, ne discutiate con l’organo di controllo (ASL).

Grazie, ha capito perfettamente. Ritengo opportuno anch’io approfondire con ATS.
Bisogna constatare però che l’errore era stato fatto ai tempi dal Comune il cui Suap era molto acerbo e ad oggi vi direi che sarebbe stato da attendere il parere obbligatorio di ATS. Anche l’Ufficio Tecnico non ha dato indicazioni ai tempi…